Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

somme pervenute post esecuzione concordato liquidatorio

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    29/04/2020 17:13

    somme pervenute post esecuzione concordato liquidatorio

    Nell'ambito di concordato preventivo liquidatorio adempiuto e società estinta l'ex liquidatore giudiziale riceve inaspettatamente comunicazione da parte di un legale estero della disponibilità di fondi derivanti dalla chiusura del fallimento di un cliente la cui posizione era stata definita in via transattiva in corso di concordato.
    Come deve comportarsi? A chi spettano queste somme?
    Grazie.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/04/2020 20:51

      RE: somme pervenute post esecuzione concordato liquidatorio

      In tema di concordato preventivo, il decreto di omologa- stabilisce l'art. 181 fall.- comporta la chiusura della procedura di concordato preventivo, sia esso con continuità che con cessione di beni. Per effetto dell'omologa, quindi, il debitore torna in bonis, riacquistando la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda senza il condizionamento degli atti di amministrazione straordinaria, fermo restando la vigilanza degli organi della procedura. Nel caso di concordato liquidatorio, la S. Corte ha più volte ribadito che, anche dopo l'omologa e la nomina del liquidatore, sussiste la piena legittimazione del debitore, sia dal lato passivo, in ordine all'accertamento, in via ordinaria, di ogni pretesa creditoria, sia dal lato attivo, in ordine all'esercizio delle azioni relative alle attività cedute (cfr. da ult. Cass. 10/05/2017, n.11460) al liquidatore compete solo il compito di liquidare i beni che sono stati ceduti.
      Da questo inquadramento discende, a nostro avviso, che eventuali sopravvenienze intervenute dopo l'omologa del concordato vadano attribuite al debitore concordatario, a meno che nella messa a disposizione del proprio patrimonio ai creditori non siano stati previsti anche i rapporti dai quali le sopravvenienze derivano. Concetto ancor più valido, ove anche la liquidazione sia stata effettuata e, pur mancando un formale provvedimento di chiusura del concordato, che la legge non prevede, il liquidatore abbia liquidato tutte le attività messe a disposizione dei creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Giorgio Dall'Olio

        Bergamo
        30/04/2020 16:57

        RE: RE: somme pervenute post esecuzione concordato liquidatorio

        Ringrazio per la pronta risposta.
        Nel caso in cui invece si accertasse che le sopravvenienze derivano da rapporti inclusi nell'attivo concordatario come si dovrebbe operare? Preciso che nel caso in questione è stato emesso un formale provvedimento di chiusura del concordato nel 2016.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/04/2020 20:59

          RE: RE: RE: somme pervenute post esecuzione concordato liquidatorio

          Essendo stato emesso un formale provvedimento di chiusura, pensiamo che la questione per i creditori sia chiusa, non essendo prevista la riapertura del concordato. pertanto la sopravvenienza comunque è di competenza del debitore.
          Zucchetti Sg srl