Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

NOTE DI VARIAZIONE PER IVA VERSO PROCEDURA FALL. POST 26.5.2021 - TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE

  • Michele Costanza

    Chieti
    01/07/2022 18:38

    NOTE DI VARIAZIONE PER IVA VERSO PROCEDURA FALL. POST 26.5.2021 - TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE

    Buongiorno.

    Desidero sottoporre al vs. esame il seguente caso, immagino piuttosto ricorrente, ma di cui non ho trovato tracce in questo Forum.

    Una Società in concordato preventivo liquidatorio pieno (con domanda prenotativa presentata a febbraio 2020 e Decreto di omologa emesso a luglio 2021), vanta un credito commerciale chirografario verso altra ditta, dichiarata fallita nel mese di ottobre 2021, per fatture emesse nel periodo 2018 – 2019.
    Per tale credito la procedura concordataria ha presentato domanda di insinuazione al passivo, ed il medesimo è stato regolarmente ammesso per l'intero al Passivo del fallimento (decreto del G.D. emesso a marzo 2022).
    In base alla novellata normativa, la Società creditrice può emettere la nota di variazione per il recupero dell'Iva sulle fatture emesse e non incassate a partire dalla data di apertura della procedura di fallimento, fino alla data della sua chiusura.
    Ora, anche considerando che le probabilità di incassare alcunché dalla procedura fallimentare sono pari a zero, data la presenza di crediti privilegiati di importo assolutamente assorbente, il Concordato intenderebbe procedere immediatamente all'emissione della nota di variazione verso il fallimento, tenendo però conto del noto principio giurisprudenziale della causa genetica, in base al quale il credito che ne discende dovrebbe (dovrà) essere portato a scomputo dei crediti erariali sorti prima della presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo, dato che le fatture a cui la nota di variazione si riferisce sono state emesse nel biennio 2018 – 2019, quindi precedentemente al febbraio 2020;

    Tanto premesso, si chiede di avere conferma di come concretamente debba essere gestita tale compensazione e, pertanto:
    a) se la nota di variazione debba, o possa, essere emessa adesso (luglio 2022; quindi, dopo l'avvenuta ammissione al passivo del credito - marzo 2022) oppure con data 2021 (potendosi, in tal caso, procedere a presentare entro il 29 luglio 2022 una dichiarazione Iva integrativa a favore, per tenere conto di tale rettifica);
    b) a prescindere dall'anno di emissione, come possa operarsi la compensazione con i coevi debiti erariali concordatari (in base al citato principio della "causa genetica"), dato che il credito così formatosi viene inserito in liquidazione e in dichiarazione annuale (2021 o 2022 non importa), per cui esso concorre a formare il credito Iva di un'annualità post concordato.
    Ci si domanda pertanto come il medesimo possa essere separato dai restanti acquisti dell'anno di imposta, che invece generano crediti compensabili con le vendite fatte parimenti post concordato.

    Non mi pare, infatti, che vi siano righi del modello dichiarativo dove possa operarsi tale distinzione tra crediti precedenti e successivi all'inizio di una procedura concordataria.

    Grato per il supporto, invio cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/07/2022 10:38

      RE: NOTE DI VARIAZIONE PER IVA VERSO PROCEDURA FALL. POST 26.5.2021 - TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE

      La nota di credito, emessa oggi, non può che essere datata oggi, non certo 2021.

      Per quanto riguarda il tener distinta, per fatture o note di credito emesse o ricevute dopo l'apertura del concordato, l'IVA ante dall'IVA post, come sottolineato nel quesito non esiste un rigo apposito, quindi non resta che tenerne memoria fuori dalla dichiarazione, in prospetti da esibire in caso di eventuali controlli.

      Tale problema, nel caso di concordato, si pone comunque sempre, atteso che a differenza del fallimento per l'anno di apertura di esso non è prevista la presentazione di una dichiarazione IVA con due distinti moduli, uno relativo al periodo ante e uno al periodo post, quindi i prospetti a latere sono inevitabili.