Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Determina Amministratore Unico

  • MICHELE FESANI

    RIMINI
    10/11/2020 08:50

    Determina Amministratore Unico

    Gentilissimo Fallco,
    ai sensi del 152 L.F. la proposta di concordato nel caso di srl con amministratore unico deve essere sottoscritta dall'amministratore unico e la decisione di proporre il concordato deve risultare da verbale notarile.
    Quando viene presentata domanda prenotativa di concordato, con riserva quindi di produrre successivamente il piano di concordato (concordato in bianco), è sufficiente il verbale notarile allegato alla domanda o è necessaria una ulteriore determina notarile al momento di presentazione del ricorso contenete la proposta definitiva?
    Nel caso in cui si ritengano necessarie due determine notarili può ritenersi sostitutiva della seconda la deliberazione dalla assemblea dei soci che approva la presentazione del piano e autorizza l'amministratore al deposito dello stesso?
    Ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/11/2020 19:38

      RE: Determina Amministratore Unico

      Posto che l'art. 152 l. fall. richiede determinate formalità per la presentazione della domanda di concordato (che per le società di capitali sono l'assunzione della decisione da parte dell'organo competente, la verbalizzazione notarile e la pubblicità), immediatamente dopo l'introduzione del concordato con riserva è sorto il problema se tali formalità siano necessarie anche ai fini della presentazione della domanda di concordato in bianco.E' noto che le risposte astrattamente possibili sono quattro: a) le formalità devono essere rispettate solo al momento della presentazione della domanda "con riserva"; b) le formalità devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta; c) le formalità sono richieste in entrambi i momenti; d) le formalità sono richieste in uno dei due momenti e, quindi, al momento della presentazione della domanda "con riserva" o al momento del suo successivo completamento.
      Su questa tematica è intervenuta la Cassazione (Cass. 04/09/2017, n.20725) che ha statuito che preso atto che "la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall'art. 152 legge fallimentare devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta". E' stata cioè scelta la soluzione sub b), per cui, se si segue questa strada, è sufficiente e necessaria una sola delibera notarile al momento della presentazione del proposta e del piano.
      Se eventualmente è stata fatta una delibera per la presentazione della domanda di concordato con riserva, è comunque necessaria una successiva al momento della presentazione della domanda di concordato pieno? Seguendoo la tesi della Corte riteniamo di si, anche per la formalità dell'atto, non potendosi intendere implicita nella originaria delibera anche quella di presentare la proposta e il piano.
      Per lo stesso motivo e per la responsabilità connessa ad ogni atto della gestione riteniamo che i soci non possano sostituirsi all'organo amministrativo nella decisione in questione. E' vero che, a norma dell'art. 2479 c.c., l'assemblea può deliberare su tutte le materie lasciate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto o ad essa rimesse da una richiesta qualificata di amministratori o soci, ma, a nostro avviso, le materie che gli amministratori possono rimettere alla decisione dei soci non comprendono quelle che la legge riserva in via esclusiva agli amministratori, quale quella di cui all'art. 152 e 161 l. fall.
      Zucchetti Sg srl