Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

riparto finale concordato preventivo

  • Antonio Bartolomeo Della Mano

    Morbegno (SO)
    07/12/2021 10:03

    riparto finale concordato preventivo

    Buongiorno, sono liquidatore giudiziale di un concordato preventivo (vecchio rito).
    Finalmente, definite le numerosissime vertenze, posso apprestarmi a chiudere la procedura. Sto quindi approntando il riparto finale.
    Una società creditrice si trova però in una situazione davvero particolare.
    Nel 2012 aveva presentato domanda di concordato preventivo ma, effettuato il calcolo delle maggioranze, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano (fall. 645/2012).
    Non ritenendo che il computo delle maggioranze fosse avvenuto correttamente, la società ha proposto appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d'Appello di Milano ha invece confermato il fallimento con sentenza 4000/2012.
    La società ha posto la questione alla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 13295/2018, ha cassato la sentenza 4000/2012, rinviando alla Corte d'appello di Milano affinché procedesse ad "un nuovo calcolo delle maggioranze, che tenga conto delle contestazioni tempestivamente sollevate dal debitore …".
    Ciò posto, con sentenza n. 1398/2019, la sezione 4^ civile della Corte di Appello di Milano:
    -ha revocato la sentenza di fallimento;
    -ha dichiarato raggiunte le maggioranze e quindi approvata la proposta di concordato;
    -ha rimesso il fascicolo al Tribunale di Milano, sezione fallimentare, per l'ulteriore corso della procedura di concordato preventivo, per la fissazione dell'udienza di omologa.
    Ad oggi però:
    -il fallimento 645/2012 non è ancora stato chiuso;
    -l'udienza per l'omologa del concordato preventivo non è stata ancora fissata.
    Allo stato quindi ritengo di:
    -non dover dare la somma indicata nel riparto al fallimento, in quanto revocato;
    -non dover dare la somma alla società, in quanto non tornata in bonis;
    -non dover dare la somma al concordato, poiché non omologato.
    Posto che il Tribunale di Milano non ha ancora provveduto al riguardo, ho ritenuto dover accantonare l'importo spettante alla società creditrice, inserendolo in sostanza con quelli spettanti agli altri creditori non rintracciati, che potranno poi chiedere (entro 5 anni) il versamento della somma loro attribuita.
    Ritenete corretto tale comportamento?
    E poi, come ci si dovrà comportare in seguito?
    In buona sostanza, quando sarà chiuso il fallimento 645/2012 bisognerà assegnare la somma alla società tornata in bonis o si dovrà attendere la sentenza di omologa del concordato per consegnarla alla nuova procedura concorsuale?
    Grazie dell'attenzione e … i soliti complimenti per il forum.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/12/2021 18:04

      RE: riparto finale concordato preventivo

      Il fallimento n. 645/2012 è stato revocato con sentenza n. 1398/2019 della Corte di Appello di Milano che è passata in giudicato, dal momento che lei non accenna ad eventuali ulteriori (difficili) impugnazioni. La revoca del fallimento rimuove tutti gli effetti del fallimento (tranne quelli degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura-art. 18, co 15 l. fall.), per cui non vi è bisogno di un provvedimento di chiusura della procedura, che si ha quando la procedura, non revocata, si è svolta.
      Attualmente, quindi, il creditore in questione si trova soggetta a concordato preventivo, e, il fatto che il concordato non sia stato omologato, non è rilevante ai fini della soluzione del suo problema perché la legge stabilisce quali sono i poteri del debitore in concordato prima dell'omologa. Questi, infatti, a norma del primo comma dell'art. 167 l. fall. "conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale", da cui segue che, al momento, il pagamento delle somme dovute al creditore che si trova assoggettato al concordato va fatto all'imprenditore stesso.
      Zucchetti SG srl