Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Mancata esecuzione del concordato preventivo e sua conclusione

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    07/03/2023 22:40

    Mancata esecuzione del concordato preventivo e sua conclusione

    In un concordato preventivo liquidatorio di una società omologato nel 2015, il cui piano prevedeva un periodo di esecuzione di 36 mesi dall'omologa (2018), decorso il quale, previa informativa a tutti i creditori e in assenza di iniziative per la sua risoluzione ai sensi dell'art. 186 L.F., la procedura concordataria è proseguita nel ragionevole tentativo di completare le operazioni di liquidazione e segnatamente il realizzo degli immobili facenti parte dell'attivo concordatario.
    A tutt'oggi (2023), dopo due riparti parziali nel frattempo eseguiti a favore dei soli creditori privilegiati, la procedura si trova in una perdurante situazione di stallo, non riuscendo a vendere i residui immobili il cui ricavato secondo l'originario piano avrebbe consentito di soddisfare parzialmente i creditori chirografari, che diversamente restano insoddisfatti.
    Constatata l'impossibilità di dare completa attuazione al piano concordatario, almeno sotto il profilo della ragionevole durata e nel contempo la mancanza di ricorsi per la risoluzione da parte dei creditori (per la cui proposizione fra l'altro sembrerebbe decorso pure il termine di cui all'art. 186 L.F.), nonché l'assenza di istanze di fallimento (ove ammessa la dichiarazione di fallimento omisso medio), SI CHIEDE come e se gli Organi della procedura o in alternativa la debitrice possano chiedere la sua conclusione. Il liquidatore, pagate le residue spese di procedura ed effettuata la ripartizione finale delle somme residue, procederà alla presentazione del rendiconto? Dopodichè gli immobili invenduti torneranno nella disponibilità della società debitrice?
    Unico precedente giurisprudenziale che sono riuscito a trovare sull'argomento è Tribunale di Ancona, 23/02/2015, Est. Romito pubblicata su Il Caso.it. Vi risultano altri contributi più aggiornati?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/03/2023 19:49

      RE: Mancata esecuzione del concordato preventivo e sua conclusione

      Non ci risultano altre decisione del genere di quella da lei richiamata del Tribunale di Ancona del 2015, emessa, peraltro in un periodo in cui non si era ancora sviluppata la tesi della possibilità di dichiarare il fallimento omisso medio. Lo stesso tribunale anconetano, infatti, perviene alla conclusione da lei riportata proprio dando atto che non vi sono soluzioni alternative tanto che conclude "Ritenuto, ciò posto, che lo scrivente Giudice delegato, in conclusione, possa solo dichiarare concluso ma ineseguito il concordato preventivo presentato dalla ….spa e ciò nell'ambito dei suoi poteri di supervisione e sorveglianza sulla fase esecutiva del concordato stesso….".
      Successivamente, i giudici di merito hanno iniziato a considerare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento senza passare attraverso la risoluzione e tra le prime decisioni ricordiamo Trib. Torino del 26.07.2016 perché affrontava un caso simile al suo, in cui era stata evidenziata la sussistenza di "una situazione di pressoché totale paralisi della liquidazione" derivante dall'impossibilità "di cedere l'immobile inserito nel piano, di riscuotere i crediti indicati, di escutere la fideiussione prestata, con conseguente impossibilità, pressoché totale, di acquisire l'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, secondo le previsioni contenute nel concordato omologato". Successivamente, come è noto, l'indirizzo della possbilità del fallimento omisso medio è stata accolta anche dalla Cassazione, per cui è diventato principio indiscusso.
      Partendo da queste premesse, allora, da un lato, gli organi procedurali (commissario giudiziale e liquidatore) potrebbe rappresentare la situazione di stallo che si è creata al P.M., che prenderà l'iniziativa di chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale e, dall'altro, lo stesso debitore potrebbe avere interesse a chieder l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale in proprio.
      Zucchetti Sg srl
    • Fabio Mora

      Porto S.Giorgio (FM)
      08/03/2023 21:24

      RE: Mancata esecuzione del concordato preventivo e sua conclusione

      Prima di rappresentare la situazione di stallo al PM perché possa valutare l'iniziativa per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale o che lo faccia lo stesso debitore in proprio, gli organi della procedura del concordato preventivo ed in particolare il liquidatore, dovranno distribuire le somme residue ancora disponibili, quindi effettuare una sorta di riparto finale nel rispetto del piano omologato, oppure non potendo completare l'attuazione del piano concordatario bisognerà consegnare l'attivo residuo al curatore dell'eventuale procedura di liquidazione giudiziale che seguirà? Dovrà il liquidatore comunque presentare un rendiconto?
      Nel caso non venga richiesto e/o dichiarato il "fallimento" cosa succede a parer Vostro? I beni residui (nel caso di specie immobili) tornano nella libera disponibilità del debitore? Il Giudice Delegato o Tribunale dovrà emettere un qualche provvedimento per dichiarare concluso, anche se non eseguito, il concordato preventivo?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/03/2023 20:11

        RE: RE: Mancata esecuzione del concordato preventivo e sua conclusione


        Sul primo punto entrambe le soluzioni sono valide, anche se noi opteremmo per la non distribuzione in modo da lasciare al curatore il compito di procedere sulla base di una verifica dei crediti che è una fase che nel concordato manca.
        Quanto al secondo punto, ove nessuno prenda l'iniziativa ( ma crediamo che il PM si muoverà) non resta che distribuire l'attivo disponibile e seguire la via (anomala) indicata dal tribunale anconetano, sempre che il giudice sia d'accordo, dovendosi comunque trovare uno strumento che permetta di superare lo stallo in cui la procedura si trova. In questo caso, il debitore ritorna in bonis e i beni residui vanno a lui restituiti, salvo a vedere se in tal caso vi sia comunque esdebitazione (effetto che ci sentiremmo di escludere).
        Zucchetti SG srl