Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

compenso extra al liquidatore

  • Linda Priori

    Siena
    17/10/2022 23:37

    compenso extra al liquidatore

    Buongiorno,
    in un concordato liquidatorio di una società che commercializzava beni per la casa era stato stabilito che le vendite avvenissero tramite l'ausilio delle altre società del gruppo aziendale e a prezzi da queste prefissati, in virtù di accordi ante concordato che dovevano essere in ogni caso rispettati per non svalutare troppo il marchio di appartenenza.
    Ad inizio 2022, a causa della lungaggine della procedura e ai rallentamenti delle vendite dovute all'emergenza sanitaria, il liquidatore ha provveduto a vendere, tramite procedura competitiva autorizzata anche dalle società del gruppo, circa 1 mln di pezzi residui che sono stati da questi identificati (all'interno degli svariati magazzini del gruppo aziendale) sia prima che dopo l'aggiudicazione nonchè collocati su circa 40 tir per il loro ritiro. E' stato quindi svolto un lavoro "extra" abbastanza impegnativo, sia in termini di conteggio dei pancali e di controllo dello stato dei beni sia in termini amminsitrativi per la gestione di tutti i documenti di trasporto da assegnare per ciascun viaggio.
    Mi chiederevo se è plausibile la richiesta di un compenso extra a quello fissato per tale attività per il liquidatore in quanto straordinaria rispetto al lavoro che doveva inizialmente svolgere. Tale importo sarebbe da porre in capo al solo creditore pignoratizio che, grazie a tale sforzo, ha visto finalmente concludere la liquidazione dei beni ed il pagamento dei suoi crediti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/10/2022 20:23

      RE: compenso extra al liquidatore

      Riteniamo proprio di no, in quanto il compenso per il liquidatore del concordato è quello che va determinato ai sensi dell'art. 5. Comma 3 d.m. n. 30del 2012, che non prevede alcuna aggiunta extra in caso di attività particolarmente onerosa, che può essere compensata tenendo verso il massimo le oscillazioni previste sull'attivo e passivo.
      La stessa regola vale per il curatore, per il quale è previsto un compenso aggiuntivo per il solo caso di esercizio provvisorio (art. 3 d.m. cit.), che è fattispecie non riproponibile nel caso del concordato, ove infatti l'art. 3 non è richiamato.
      Zucchetti Sg srl