Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Beni pignorati per debiti estranei alla concordante

  • Nicola de Lucia

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    03/06/2024 10:37

    Beni pignorati per debiti estranei alla concordante

    Il caso, su cui chiedo Vs. autorevole parere è il seguente:
    il sig. L concede ipoteca a favore delle banche su beni di sua proprietà per debiti della società Y.
    La società Y non rimborsa il debito, anzi fallisce, e la banca pignora i beni del sig L.
    Il sig. L si separa dalla moglie, signora H, e alla stessa in sede di separazione vengono attribuiti i suddetti beni immobili, che poi la stessa signora H vende alla società B, che poi si fonde per incorporazione nella società F.
    Intanto interviene il pignoramento di detti beni con avvio di procedura esecutiva.
    La società F, proprietaria dei beni immobili, ma non debitrice delle banche, presenta domanda di concordato preventivo in continuità, chiedendo la sospensione delle procedure esecutive sui beni, sui quali esercita l'attività di immobiliare.
    A mio parere la procedura esecutiva va sospesa, in quanto indipendentemente dal fatto che alcuni passaggi sugli immobili siano avvenuti quando erano già pignorati, sugli stessi la società F esercita la propria attività di impresa e sono funzionali alla procedura di concordato preventivo, che prevederà per alcuni di essi la vendita e per altri la locazione. Le banche al contempo non dovrebbero votare, in quanto non sono creditori della società F, ma verranno pagate per intero, dopo i creditori diretti di F, ed in tempi migliori rispetto a quelli prevedibili per la procedura di esecuzione immobiliare.
    Vorrei sapere se la tesi prospettata è condivisibile.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/06/2024 17:22

      RE: Beni pignorati per debiti estranei alla concordante

      Il punto di partenza imprescindibile è che l'ipoteca è stata iscritta sui beni immobili di L a garanzia dei debiti della società Y prima dell'accadimento di tutte le vicende che hanno interessato direttamente L e la società Y, sicchè, nonostante la separazione di L, l'attribuzione degli immobili alla moglie H, e la successiva vendita ad una società e ulteriore fusione, l'ipoteca è opponibile alla ultima società F proprietaria degli immobili; ed infatti la banca ha effettuato il pignoramento di detti beni per ottenere il pagamento del debito originario della società Y garantito da L, ed ovviamente l'ipoteca è opponibile anche al concordato cui accede la società F.
      Tanto premesso, il discorso si sposta sugli effetti del concordato sull'esecuzione in corsoo, per meglio dire sul problema se la sospensione delle azioni esecutive e cautelari opera anche nel concordato del terzo datore di ipoteca, giacchè, come accennato, F, a seguito di varie vicende, è proprietaria dei beni dati in garanzia dei debiti della società Y, a sua volta dichiarata fallita.
      Noi in una risposta del 2019 abbiamo scritto "Sicuramente la banca in questione non è e non può essere considerata creditore nei confronti della società concordataria in quanto questa ha concesso ipoteca su un proprio bene a garanzia di un debito di terzi e non proprio. Questa situazione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) la non assoggettabilità del beneficiario dell'ipoteca al divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 168, dal momento che quel soggetto non può partecipare alla votazione né è per lui vincolante il concordato, per il fatto di non essere creditore". Con tre provvedimenti del 2921 .il Tribunale di Roma (Trib. Roma 24 gennaio 2021; 8 febbraio 2021 e 14 aprile 2021) è stato della stessa opinione adducendo ulteriori elementi, sia di carattere letterale che interpretativo, a sostegno di questa tesi. Questione che non muta se F ha chiesto il concordato dopo il 15.7.2022,giacchè in questo caso il debitore dovrebbe chiedere, con la domanda iniziale anche l'applicazione delle misure protettive che operano a seguito dell'iscrizione della domanda nel registro imprese ma devono poi essere confermate dal tribunale, giusto il disposto degli artt. 54 e 55 CCII; inoltre nel nuovo codice la tesi esposta trova una ulteriore conferma nell'art. 201 , laddove dispone che il mero beneficiario di prelazione, non essendo un creditore concorsuale, non deve far accertare il proprio credito mediante l'ammissione al passivo, essendo sufficiente la presentazione di una "domanda di partecipazione al riparto" con indicazione dell'ammontare del credito per il quale si intende partecipare.
      La questione comunque è ancora aperta in quanto anche il nuovo legislatore, pur avendo dettato una normativa per il caso della liquidazione giudiziale, nulla ha detto per il concordato del terzo datore di ipoteca, ve la questione meriterebbe n a regolamentazione specie nei concordati in conti nità in cui i beni oggetto di ipoteca potrebbero essere funzionali all'esercizio dell'attività che esigenza che si scontra con il diritto del beneviciario dell'ipoteca, estraneo al concordato e che deve essere a sua volta tutealto.
      Zucchetti SG srl