Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Credito sorto durante la fase di esecuzione del concordato in continuità

  • Riccardo Paganini

    Forlì (FC)
    07/12/2021 16:28

    Credito sorto durante la fase di esecuzione del concordato in continuità

    Buongiorno,
    sono cortesemente a richiedere un vostro parere.
    Al fine di dare esecuzione al piano concordatario in continuità aziendale, la società, dopo aver ottenuto l'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale, ha concluso un contratto di appalto. Rispetto a detto contratto la società in concordato ha provveduto solo a parte dei pagamenti contrattualmente convenuti.
    Detta società, il cui credito è quindi sorto successivamente all'omologa, prospetta l'avvio di azioni legali e, ottenuto il titolo esecutivo, pignoramenti e/o il deposito di istanza di fallimento trattandosi - a detta del legale - di insolvenza sopraggiunta post omologa (il credito è di circa 100 mila euro).
    Mi chiedo se sia corretto ciò o se, essendoci la procedura di concordato, anche detto creditore che vuol procedere esecutivamente sia tenuto (semmai) a chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto prima di promuovere un pignoramento o una procedura pre-fallimentare (non mi è quindi chiaro se detto creditore divenuto tale post omologa sia legittimato a procedere con l'istanza per la risoluzione del concordato o se possa agire in "piena libertà", come se per lui la società fosse in bonis).
    Confido in vostro riscontro.
    Grazie
    Riccardo

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/12/2021 18:13

      RE: Credito sorto durante la fase di esecuzione del concordato in continuità

      L'art. 168 l. fall. dispone che "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore". Questa norma, che trova pacifica applicazione anche dopo l'omologa in virtù della forza vincolante per tutti i creditori de concordato omologato (art. 184 l. fall., come si vede fa riderimento esclusivamente ai crediti per titolo o causa anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato, a differenza dell'art. 51 che, nel fallimento, estende il divieto anche ai crediti maturati nel corso dello stesso.
      Pertanto i crediti sorti in occasione del concordato di natura prededucibili possono essere portati in esecuzione (la richiesta di adempimento è alternativa a quella di risoluzione del contratto inadempiuto e non subordinata, cfr. art. 1453 c.c.), previa formazione di un titolo esecutivo. Se tale inadempimento genera insolvenza il creditore può chiedere anche la dichiarazione del fallimento, che ormai la giurisprudenza ammette pacificamente (Cass. n. 17703/2017; Cass. 29632/2017 e 26002/2018) anche per l'inadempimento dei crediti anteriori senza passare attraverso la risoluzione del concordato ex art. 186 l. fall.
      La minaccia della controparte quindi presenta buoni fondamenti.
      Zucchetti SG srl
      • Riccardo Paganini

        Forlì (FC)
        07/12/2021 18:36

        RE: RE: Credito sorto durante la fase di esecuzione del concordato in continuità

        Grazie mille, sempre estremamente gentili e competenti.
        Per errore nel mio post avevo scritto nella terz'ultima riga "risoluzione per inadempimento del contratto", intendevo risoluzione per inadempimento del concordato ma la risposta fornita permette di rispondere comunque.
        Se quindi non ho mal compreso, l'istanza di fallimento sarebbe ipotesi "percorribile" sia dal creditore concordatario (credito sorto ante procedura) che per il creditore il cui credito sia sorto in corso di procedura: giusto?
        Mi chiedo però questo: non trovo uniformità di pronunce sulla possibilità che il creditore proceda sin da subito con il ricorso per la dichiarazione di fallimento senza aver prima ottenuto un titolo esecutivo.
        Nel caso specifico la competenza sarebbe del Tribunale di Milano: sapete se la sezione fallimentare di detto Tribunale emette sentenze di fallimento anche per l'ipotesi in cui il credito fatto valere non sia oggetto di un titolo passato in giudicato ? In tal caso, come molti tribunali fanno, il Giudice Delegato dovrebbe compiere una valutazione incidentale nel corso del procedimento prefallimentare per capire la fondatezza o meno delle eventuali contestazioni fatte valere dalla società che vuole evitare la sentenza di fallimento.
        Ringrazio ancora.
        Riccardo