Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

PAGAMENTO IMU NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    24/09/2024 18:46

    PAGAMENTO IMU NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

    Buonasera,
    La srl.... con diversi immobili è stata dichiarata fallita nel 2010. Con decreto del 2015 il G.D. ha dichiarato esecutivo lo stato passivo. Nel 2020 è stata presentata proposta di concordato con assuntore. Nel 2021 il concordato fallimentare con assuntore è stato omologato. Successivamente l'assuntore ha versato alla curatela le somme così come indicate dal concordato fallimentare ovvero a titolo di esempio:
    1. € 300.000 per le spese in prededuzioni;
    2. € 1.000.000 per i creditori privilegiati;
    3. € 500.000 per i creditori chirografi.
    All'avvenuto versamento da parte dell'assuntore, il sottoscritto curatore ha provveduto al trasferimento degli immobili allo stesso.
    Per le spese in prededuzione indicate nello stato passivo non vi sono dubbi ad eccezione del'IMU.
    La normativa Ici, come quella Imu, prevede che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore siano tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
    Nel caso di concordato fallimentare, invece, l'imposta è a carico dell'assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ex articolo 111 della legge fallimentare, rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti «così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali». Non c'è dubbio che l'Ici/Imu maturata nella procedura, stante le modalità indicate, prima nell'articolo 10, comma 6 del Dlgs 504/1992 e ora nel comma 768 della legge 160/2019, anche se non qualificata come credito prededucibile, sia da considerare come tale, in quanto sorta in occasione o in funzione della procedura concorsuale.
    La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21126/2022, conferma che l'assuntore del concordato fallimentare deve corrispondere l'Ici/Imu maturata in pendenza di fallimento.
    Vi chiedo se nell'effettuare il riparto devo considerare l'IMU nelle somme versate e determinate dall'assuntore a titolo di spese in prededuzione (nell'esempio punto 1 € 300.000 per le spese in prededuzioni) o non devo considerare l'IMU in quanto dovuta dall'assuntore ed utilizzare l'importo versato (nell'esempio punto 1 € 300.000 per le spese in prededuzioni) per il pagamento delle altre spese in prededuzione.
    Faccio presente che l'importo versato dall'assuntore per le spese in prededuzione, senza considerare l'IMU, non riuscirà a coprire tutte le spese prededucibili con la conseguenza che dovrà essere effettuata una proporzione tra le stesse.
    Grazie.
    Dott. Umberto Di Pede Matera
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/09/2024 20:10

      RE: PAGAMENTO IMU NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

      Condividiamo la premessa da cui lei muove, sostenuta dalla giurisprudenza da lei citata e da latra precedente (Cass., 5 marzo 2021, n. 6133, in motivazione, Cass., 28 marzo 2012, n. 5035, ecc.) secondo cui laddove vi sia concordato, con terzo assuntore, gli oneri fiscali sono a carico dell'assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ai sensi dell'art. 111 L. Fall., rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, né il creditore del tributo è tenuto ad insinuarsi al passivo, potendo soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dell'immobile in via preferenziale, ed essendo l'assuntore l'unico obbligato ad eseguire le obbligazioni derivanti dal concordato.
      Muovendo da questa premessa per la quale l'IMU è compresa tra le spese prededucibili della procedura, ne discende che l'assuntore, quando si è accollato le spese della procedura, con il versamento della somma pattuita per tale voce, ha adempiuto alla sua obbligazione di contribuite al pagamento di tutte le spese in prededuzioni, compresa quindi anche l'IMU, a meno che, da un esame dettagliato delle pattuizioni e condizioni poste dall'assuntore e omologate dal tribunale, non si possa ricavare una diversa interpretazione
      Zucchetti SG srl
      • Umberto Di Pede

        MATERA
        25/09/2024 20:15

        RE: RE: PAGAMENTO IMU NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

        Buonasera,
        chiarito che, nel caso in questione, l'IMU dovrà essere versata dalla curatela prelevando le somme destinate alle spese in prededuzione, vorrei chiedere un chiarimento.
        Durante tutto il periodo del fallimento, il Comune non ha mai inviato conteggi né richiesto importi. Il Comune era tenuto a farlo o spetta alla curatela effettuare i calcoli per l'intero periodo del fallimento, fino alla data del trasferimento degli immobili?
        Inoltre, considerando che il pagamento dell'IMU deve essere effettuato "entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili", il termine di prescrizione e di decadenza decorrono da tale data?
        Grazie
        Dott. Umberto Di Pede Matera
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          30/09/2024 06:39

          RE: RE: RE: PAGAMENTO IMU NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

          Come è regola generale per l'IMU, (e nulla di specifico è previsto sul punto per le procedure concorsuali) l'imposta deve essere calcolata dal contribuente: il Comune non è tenuto a inviare i conteggi.

          È comunque possibile chiedere al Comune di farli, o farli e chiedere al Comune di controllarli: nelle procedure concorsuali ci risulta che di norma il Comune risponda, e celermente, a queste richieste.

          Il termine per l'effettuazione del pagamento è quello stabilito dalla legge e correttamente indicato nel quesito, è quindi da tale termine che iniziano a decorrere le relative prescrizioni e decadenze.