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concordato preventivo - qualifica di creditore postergato - votazione

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    04/09/2024 13:37

    concordato preventivo - qualifica di creditore postergato - votazione

    Concordato preventivo in continuità (indiretta) di una SRL in vigenza del CCII.
    Alcuni soci quali garanti della società sono stati escussi prima dell'apertura del concorso. Il loro credito per regresso può essere qualificato come di "finanziamento" e quindi "postergato" a norma dell'art. 2467 comma 2 cc?
    I crediti dei soci per regresso a seguito di escussioni subite sono compresi in un'unica classe. Nel piano sono considerati come postergati e quindi con soddisfazione pari a zero. Tuttavia, in assenza di un riconoscimento esplicito della postergazione da parte dei creditori stessi, è stato previsto un fondo di riserva specifico a copertura dell'eventuale contestazione. Se tali crediti per regresso rientrano nel novero di quelli considerati "postergati", votano o sono esclusi dal voto? Se esclusi dal voto, può esistere una classe (quella formata da tali creditori) che viene esclusa per intero dal voto? Trattandosi di concordato in continuità, seppur indiretta, come conciliare l'esclusione dal voto di tutti i creditori di una classe con la previsione di cui all'art. 109 comma 5, per cui il concordato viene approvato se "tutte" le classi votano a favore? E' applicabile l'eventuale rimedio di cui all'art. 112 comma 2 del CCII?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/09/2024 18:52

      RE: concordato preventivo - qualifica di creditore postergato - votazione

      Premesso che è pacifico che la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all' art. 2467 c.c. , non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, (cfr. da ult. Cass., 30/10/2023 , n. 30054), va detto che la legge fallimentare non si occupava del voto dei postergati nel concordato.
      In queto vuoto legislativo la Cassazione si è pronunciata nel senso che "nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 cod. civ., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari" (In termini Cass. 21 giugno 2018, n.16348; Conf. 27 dicembre 2019, n.34539; Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274; Cass. 4 febbraio 2009, n.2706 n. 2706).
      La Corte, quindi, muove dalla regola generale secondo cui nel concordato preventivo non è possibile il soddisfacimento dei crediti postergati dei soci finanziatori perché la proposta concordataria non consente di soddisfare i creditori postergati prima dell'integrale soddisfazione dei creditori chirografari, posto che in caso contrario si violerebbe l'ordine delle cause legittime di prelazione; tuttavia ammette una deroga o quando vi è il consenso unanime dei creditori antergati o quando i creditori postergati vengano inseriti all'interno di una apposita classe con diritto di voto, sempre che la creazione della detta classe non determini in concreto una violazione della regola stessa della postergazione (Cass. 21 giugno .2018 n. 16348, cit; App. Bari, 12 luglio 2022, n.1185,); soluzione che presuppone che il soddisfacimento di detti creditori sia sempre posposto rispetto a quello integrale degli altri chirografari.
      Questa soluzione va ora riconsiderata nei concordati con continuità nel nuovo codice, sia perché in essi trova applicazione, per la distribuzione del surplus concordatario, la regola della priorità relativa, per cui ai postergati potrebbe essere attribuita una quota di soddisfazione pur in mancanza di integrale pagamento dei creditori antergati purchè ai primi non venga attribuito più di quanto promesso ai secondi, sia perché, quanto al voto, il comma 5 dell'art. 109 prevede il voto anche per i creditori prelatizi quando la proposta non assicura che siano soddisfatti integralmente, in denaro e oltre i 180 giorni dall'omologazione e votano sia per la parte non soddisfatta che per la parte capiente. Nel nuovo codice, pertanto anche i creditori postergati sono ammessi al voto, ove appunto non siano integralmente soddisfatti, in danaro ed entro 180 giorni..
      E tenuto conto che con la postergazione "non muta ex lege la causa della dazione, che resta quella del mutuo (art. 1813 cod. civ.) e non diventa causa di conferimento (art. 2343 cod. civ.) per cui i finanziamenti de qua costituiscono prestiti e non apporti di capitale, alla cui disciplina - rimborsabilità solo all'esito della liquidazione e, quindi, dopo la restituzione anche dei prestiti anomali - non sono soggetti" (Cass. 15 maggio 2019, n. 12994), il socio postergato non è soggetto al regime di cui all'art. 120-ter, ma è assimilato agli altri creditori quanto al voto che seguirà le regole di cui all'art. 109, compresa quella sul conflitto di interesse.
      Diverse da queste ipotesi esaminate sono infatti quelle contemplate nelle nuove previsioni sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società (artt. 120-bis e segg.), che, per la prima volta, regolano il coinvolgimento dei soci in presenza della crisi della società di cui fanno ove i soci sono presi in considerazione non in quanto creditori per finanziamenti effettuati o tali per eventuali altre ragioni commerciali, ma per la loro qualità di soci, indipendente-mente dal fatto che ad essi sia assicurata una qualche utilità dalla proposta concordataria
      Zucchetti SG srl