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concordato liquidatorio - apporto finanza esterna immobiliare - modalità di vendita

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    03/09/2024 10:26

    concordato liquidatorio - apporto finanza esterna immobiliare - modalità di vendita

    Si chiede se, in caso di concordato liquidatorio, l'apporto di risorse esterne sia possibile anche mediante apporto di beni immobili, e se sì, quale valore debba considerarsi per valutare se tale apporto incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile.
    Si chiede inoltre se anche per l'immobile oggetto di apporto esterno si applichino le disposizioni sulle vendite della liquidazione giudiziale, e se di tale vendita debba occuparsi il Liquidatore nominato a seguito di omologa del concordato o se debba occuparsene il terzo che apporta la risorsa (in questo caso un socio).
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2024 20:12

      RE: concordato liquidatorio - apporto finanza esterna immobiliare - modalità di vendita

      La nozione di apporto esterno fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, in Foro it., 2012, I, 2671) si fonda sulla neutralità dell'apporto del terzo rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice e, quindi, si ha apporto esterno in tutti quei casi in cui le risorse apportate dal terzo non determinano né un incremento dell'attivo sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo. Essendo questi i confini dell'apporto di terzi, si vede come sia irrilevante la natura dello stesso, che può essere costituito da un finanziamento in danaro, come dalla messa a disposizione dei creditori di un bene, tant'è che il comma 4 dell'art. 84 non parla di finanziamenti di terzi ma di risorse esterne, con termine onnicomprensivo.
      Il valore di un immobile può essere determinato con una stima , attraverso cui si può stabilire se esso incrementi l'attivo di almeno il 10%.
      Quanto alle modalità di liquidazione dipende da cosa si stabilisce nella proposta e nel piano, se cioè si mette a disposizione dei creditori il bene materiale o il ricavato dalla vendita dello stesso, tenendo presente che perché rimanga una risorsa esterna, il bene in questione, come detto, non deve entrare a far parte del patrimonio del debitore concordatario, nel qual caso perderebbe la caratteristica di neutralità. Le vie quindi possono essere varie, anche se la più sicura è quella che alla vendita dell'immobile messo a disposizione provveda lo stesso terzo, con modalità da mercato libero..
      Zucchetti SG srl
      • Elisa Rossi

        FORLI' (FC)
        04/09/2024 09:49

        RE: RE: concordato liquidatorio - apporto finanza esterna immobiliare - modalità di vendita

        Si chiede cosa si intende per apporto esterno che non determina un incremento dell'attivo sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado; intendete che l'apporto esterno debba essere utilizzato per pagare tutti i creditori come se fossero tutti chirogafi?
        In secondo luogo si chiede se, pur essendo la via più sicura quella della vendita dell'immobile a libero mercato, si ritenga comunque possibile la vendita dell'immobile (oggetto di finanza esterna) mediante procedura competitiva come prevista per le liuquidazioni giudiziali, se questo viene stabilito nella proposta di piano, modalità che nel caso in specie risulta l'unica percorribile per evitare problemi di accertamento fiscale.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/09/2024 18:43

          RE: RE: RE: concordato liquidatorio - apporto finanza esterna immobiliare - modalità di vendita

          Con la dizione "apporto esterno che non determina un incremento dell'attivo sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado" si intende dire che tale apporto non deve entrare a far parte dell'attivo del debitore; se, infatti, ciò accade, lo stesso non è più da considerare come utilità esterna ma parte integrante del patrimonio del debitore sul quale trovano collocazione i creditori privilegiati secondo l'ordine di legge ed, ovviamente, i chirografari sull'eventuale residui, nel mentre la finanza esterna ed i genere gli apporti di terzi, non entrando a far parte del patrimonio del debitore, sono liberamente disponibili senza bisogno di seguire la regola della priorità assoluta né quella della priorità relativa.
          Proprio per evitare il pericolo che l'apporto esterno non sia considerato tale, abbiamo detto che la via più sicura sarebbe quella della vendita da parte del terzo sul libero mercato, ma è certamente possibile anche una vendita competitiva da parte degli organi della procedura, fermo restando che bisogna fare la massima attenzione nella formulazione della proposta per evitare il rischio di cui si è detto.
          Zucchetti SG srl