Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL DEBITORE PRINCIPALE SUL FIDEIUSSORE
-
Manuela Manstretta
STRADELLA (PV)03/12/2024 18:25EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL DEBITORE PRINCIPALE SUL FIDEIUSSORE
Buonasera.
Avrei una questione in merito agli effetti che la liquidazione controllata del debitore principale ha sul fideiussore.
Posto che la liquidazione controllata blocca le procedure esecutive individuali nei confronti del sovraindebitato debitore principale per tutta la durata della procedura si ritiene che per il fideiussore non opera tale preclusione in quanto non rientrante nella sfera della procedura.
Il creditore chirografario del debitore principale (nel caso specifico una banca) puo' agire direttamente nei confronti del fideiussore in corso di procedura di liquidazione controllata? Bisogna distinguere l'ipotesi in cui la banca abbia presentato o meno istanza di ammissione al passivo? Oppure la banca puo' agire nei confronti del fideiussore solo a procedura di liquidazione controllata chiusa (e ovviamente per la parte non soddisfatta dal riparto della procedura)?
Ringrazio anticipatamente.
Dott.ssa Manuela Manstretta-
Zucchetti SG
Vicenza03/12/2024 20:03RE: EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL DEBITORE PRINCIPALE SUL FIDEIUSSORE
La sua impostazione che muove dalla indifferenza della apertura della liuidazione controllata a carico del debitore principale sulla posizione del fideiussore che continua a rispondere del suo debito, è corretta, tant'è che l'art. 278, c.c.i.i., che tratta della esdebitazione in generale, stabilisce al comma 6 che "Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso".
Da questa corretta impostazione discende che il creditore, aperta la liquidazione controllata nei confronti del debitore principale, può agire nei confronti del fideiussore per la soddisfazione del proprio credito, salvo a stabilire il regresso e i limiti dello stesso da parte del fideiussore solvente a causa del mancato richiamo nella procedura de qua delgli artt. 160 e segg.
Zucchetti SG srl-
Manuela Manstretta
STRADELLA (PV)13/12/2024 17:18RE: RE: EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL DEBITORE PRINCIPALE SUL FIDEIUSSORE
Ringrazio per la risposta.
Nell'ipotesi in cui la procedura fosse ancora nella fase di gestione della crisi e quindi preparatoria della Relazione del Gestore per accesso alla procedura di Liquidazione Controllata del debitore principale ( marito) può a vs avviso il fideiussore ( la moglie) negoziare una transazione a saldo e stralcio della propria posizione ( e quindi del debito principale) per estinguere quindi l'intero debito chirografario?
Non si andrebbe a ledere la par conditio creditorum nell'imminenza di ricorso ad una procedura di sovraindebitamento? Oppure ancora indirizzata quella che potrebbe essere considerata "finanza esterna" in senso preferenziale rispetto alla massa ?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti.
Dott.ssa Manstretta Manuela-
Zucchetti SG
Vicenza15/12/2024 15:59RE: RE: RE: EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL DEBITORE PRINCIPALE SUL FIDEIUSSORE
La moglie, avendo dato fideiussione quasi certamente con vincolo di solidarietà, può essere escussa dal creditore e se paga il proprio debito con danaro proprio potrebbe agire in regresso nei confronti del debitore principale, ma può anche rinunciare al regresso e questo non comporta una alterazione della par condicio dato che il fideiussore ha pagato in quanto obbligato utilizzando proprie disponibilità e rientra nella sua libertà agire o non in regresso; in tal modo il mancato regresso costituisce un vantaggio per tutti gli altri creditori che vedono eliminato un credito senza alcun esborso da parte del loro debitore.
Questa premessa serve a spiegare che se il fideiussore, invece di pagare le varie rate alle scadenze, raggiunge con il creditore una transazione a saldo e stralcio dell'intero credito e il debitore principale dichiara di volerne profittare, come consente l'art. 1304 c.c., si verifica una situazione equivalente a quella sopra accennata il quanto viene eliminato dal passivo del debitore principale definitivamente un debito (e non soltanto una parte di esso) senza alcun esborso da parte del debitore stesso dato che il fideiussore che transige non avanzerà alcuna pretesa recuperatoria nei confronti dell'obbligato principale.
In questa situazione è difficile parlare di finanza esterna perché , come detto, il risultato dell'operazione non è l'acquisizione di nuva liquidità, ma la eliminazione di un debito.
Zucchetti SG srl
-
-
-