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Liquidazione controllata

  • Andrea Greco

    Taranto
    23/05/2024 20:12

    Liquidazione controllata

    Buonasera, in qualità di liquidatore di una liquidazione controllata ho provveduto a notificare dal mio indirizzo pec la sentenza ai creditori e ai terzi:
    1) Devo eseguire una seconda notifica ad integrazione per indicare il mio indirizzo pec su cui dovranno pervenire le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni?
    2) Va eseguita comunque una specifica comunicazione (es. sulla falsa riga ex art. 200CII) da inviare ai creditori/terzi titolari per indicare le modalità/termini di trasmissione delle domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione oppure per losoro vale già quanto indicatoe stabilito in sentenza?
    Grazie per un consiglio.
    AG

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/05/2024 11:57

      RE: Liquidazione controllata

      La legge non prevede altra notifica oltre quella della sentenza che apre la liquidazione controllata, come previsto dall'art.272, comma 1; peraltro la sentenza già contiene le indicazioni necessarie per presentare la domanda di insinuazione al passavo (cfr. art. 270,comma 2, lett. d ) e la notifica a mezzo Pec consente ai creditori di conoscere l'indirizzo Pec del liquidatore, al quale trasmettere le domande. La disciplina della liquidazione controllata prevede una comunicazione del tipo di quella di cui all'art. 200,ma ovviamente nulla impedisce al liquidatore di fare una comunicazione sulla falsariga di quella dettata per la liquidazione giudiziale, che sicuramente sarebbe apprezzata dai creditori e altri aventi diritto.
      Zucchetti SG Srl