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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
RIPARTO FALLIMENTARE IN CASO DI IMMOBILE VENDUTO IN SEDE DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
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Monica Trebbi
PESARO (PU)13/05/2024 12:39RIPARTO FALLIMENTARE IN CASO DI IMMOBILE VENDUTO IN SEDE DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
Buongiorno,
vorrei condividere una problematica che mi si è posta in sede di riparto finale fallimentare.
La società fallita è proprietaria di un immobile che è stato venduto in sede di esecuzione immobiliare dal creditore che vantava un privilegio fondiario.
L'esecuzione si è conclusa con un riparto in favore dei creditori intervenuti tra i quali figura la curatela per spese legali di intervento e acconto compenso curatore.
Essendo arrivati alla conclusione della fase liquidatoria fallimentare il giudice delegato ha liquidato il compenso finale del curatore che risulta incapiente rispetto alle attuali disponibilità della procedura di natura mobiliare.
L'annoso problema che si pone è quindi il dover richiedere al creditore procedente una parte delle somme incassate in più rispetto a quanto spettante.
Nel riparto come evidenzio la situazione?.
Ritengo che l'unico modo sia quello di inserire nel rendiconto della gestione: :
TRA LE ENTRATE
la vendita dell'immobile ,
TRA LE USCITE
le spese della procedura esecutiva (prese dal progetto di distribuzione dell'esecuzione) + la quota DI COMPETENZA (99%) delle spese generali della procedura fallimentare (compreso l'intero compenso liquidato)
evidenziando per differenza che il distribuito e il trattenuto dal procedente è superiore a quanto gli sarebbe spettato.
A questo punto il procedente si trova a dover rimborsare non solo la quota di compenso del curatore ma anche il 99% delle spese di procedura fallimentari non rimborsate sinora. Questo meccanismo ricrea nuova liquidità in seno al fallimento che potrebbe trovarsi a pagare... anche qualche creditore con privilegio mobiliare...
E' corretto il mio ragionamento?-
Zucchetti SG
Vicenza15/05/2024 19:29RE: RIPARTO FALLIMENTARE IN CASO DI IMMOBILE VENDUTO IN SEDE DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
Il problema è più semplice di quello che appare. La partenza è che il compenso per il curatore rappresenta una spesa di carattere generale, per cui tale compenso va pagato con le entrate immobiliari e mobiliari in proporzione giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall.. Se si parte da questa premessa, il conteggio diventa più agevole in quanto da un lato va considerato l'attivo complessivo del fallimento compreso il ricavato della vendita dell'immobile in sede esecutiva fondiaria e si determina in che percentuale il compenso del curatore, così come tutte le altre spese di carattere generale, incidono sulla parte mobiliare e su quella immobiliare, fermo restando che le spese specifiche vanno sottratte dal ricavato dei singoli beni cui si riferiscono.
Ammettiamo, per fare un esempio chiarificatore, che il ricavato immobiliare costituito dall'unico bene oggetto di ipoteca fondiaria sia stato 100 e che le spese generali di complessive 20 incidano su tale ricavo per il 60%, il che significa che dal ricavato immobiliare debbo essere detratte, prima di pagare il creditore fondiario, 12, costituenti il 60% delle spese di 20, nel mentre le restanti 8 saranno detratte dalla parte mobiliare. Di conseguenza al creditore fondiario competerebbe nel fallimento al massimo 88 (100- 12), importo che scende ulteriormente se si detraggono dal totale anche le spese specifiche relative all'immobile, per cui se queste ultime ammontano a 10, la somma complessiva che può essere attribuita al creditore fondiario in via ipotecaria nel fallimento è di 78. Se il creditore fondiario ha ricevuto più di questa somma deve restituire il surplus.
Ad ogni modo, se lei ha effettuato correttamente le registrazioni delle entrate e delle uscite in Fallco, sarà il programma ad effettuare questi calcoli.
Zucchetti Sg srl
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