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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E INTERESSI DI MORA

  • Sandra Giacone

    Cigognola (PV)
    29/03/2025 14:55

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E INTERESSI DI MORA

    Buongiorno,
    chiedo un confronto in merito alle seguenti problematiche che sto affrontando nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata:
    Creditore chirografario insinuato al passivo per capitale residuo e interessi sino all'atto di precetto oltre successivi interessi di mora calcolati alla data di presentazione della domanda di ammissione al passivo (non viene allegato prospetto di calcolo).
    Trattandosi di credito richiesto in forza di ordinanza di assegnazione ed estinzione di procedura esecutiva in cui venivano riconosciuti gli interessi sino al saldo come devono essere trattati gli interessi richiesti in istanza di ammissione al passivo considerato che l'istante indica espressamente che si tratta di interessi di mora e che il credito è al chirografo?

    Ringrazio anticipatamente.



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/04/2025 19:06

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E INTERESSI DI MORA

      Trattandosi di un credito chirografario, vale la regola posta dal comma 5 dell'art.268 c.c.i.i., che sospende il decorso degli interessi generati dai crediti chirografari alla data del deposito della domanda. Fino a detta data gli interessi sul credito impagato sono dovuti nella misura convenuta o stabilita da provvedimento giudiziario, compresi interessi moratori che si producono automaticamente nelle transazioni commerciali ai sensi del d.lgs n. 231 del 2002. Per la verità l'art. 1, comma 2 di detto decreto prevede che le disposizioni dello stesso non si applicano ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito", ma tale norma è stata interpretata dalla Cassazione come riferita ai soli interessi post fallimentari, ma non a quelli maturati antecedentemente (Cass. 08.02.2017, n. 3300) e, comunque quando svolgono una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 del citato d.lgs e non in tutti i casi di inademp0imento (Cass. 14/12/2022, n.36595). Ne consegue che gli interessi moratori antecedenti possono essere riconosciuti solo a seguito di regolare messa in mora del debitore.
      Zucchetti SG srl
      • Alfredo Barbaranelli

        Roma
        19/11/2025 17:26

        RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E INTERESSI DI MORA

        Gentilmente, potrei sapere a chi spetta il calcolo di detti interessi. nel mio caso il creditore lamenta il mancato calcolo degli interessi da una certa data alla data di presentazione della domanda di liquidazione controllata, senza allegare alcuno schema di calcolo. Siamo in sede di osservazioni allo Stato passivo.
        Cordiali saluti
        Dott. Alfredo Barbaranelli
        alfiobarba14@gmail.com
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          20/11/2025 16:01

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E INTERESSI DI MORA

          Rispondiamo alla domanda osservando che a nostro avviso il credito per interessi, intanto può essere ammesso al passivo, in quanto il creditore che lo richiede fornisca almeno la prova delle modalità attraverso cui è pervenuto ad un determinato risultato, o in alternativa indichi gli elementi numerici e di diritto in forza dei quali a quel risultato è possibile pervenire. Ove questi elementi manchino gli interessi vanno esclusi.
          Questo però non si traduce automaticamente nel fatto che, laddove manchi un prospetto di calcolo, il credito per interessi non possa essere ammesso al passivo, né le difficoltà di calcolo costituiscono ragione sufficiente per escluderli. Il criterio direttivo, dunque non può essere quello della difficoltà di quantificazione, bensì quello della presenza, nella domanda di insinuazione o negli atti allegati, degli elementi necessari ad eseguire il calcolo.
          Questo, a nostro avviso, è l'approdo cui si giunge esaminando la giurisprudenza formatasi sul punto.
          La Corte di cassazione ha di recente affermato, con riferimento ai crediti tributari, che la cartella di pagamento debba contenere "i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege". Ciò al fine di consentire al contribuente di trovarsi "nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege" (Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6288). La pronuncia costituisce la conferma di quanto sostenuto da Cass., Sez. U, 14-7-2022, n. 22281, secondo la quale occorre "indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo".
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          20/11/2025 16:03

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E INTERESSI DI MORA

          Rispondiamo alla domanda osservando che a nostro avviso il credito per interessi, intanto può essere ammesso al passivo, in quanto il creditore che lo richiede fornisca almeno la prova delle modalità attraverso cui è pervenuto ad un determinato risultato, o in alternativa indichi gli elementi numerici e di diritto in forza dei quali a quel risultato è possibile pervenire. Ove questi elementi manchino gli interessi vanno esclusi.
          Questo però non si traduce automaticamente nel fatto che, laddove manchi un prospetto di calcolo, il credito per interessi non possa essere ammesso al passivo, né le difficoltà di calcolo costituiscono ragione sufficiente per escluderli. Il criterio direttivo, dunque non può essere quello della difficoltà di quantificazione, bensì quello della presenza, nella domanda di insinuazione o negli atti allegati, degli elementi necessari ad eseguire il calcolo.
          Questo, a nostro avviso, è l'approdo cui si giunge esaminando la giurisprudenza formatasi sul punto.
          La Corte di cassazione ha di recente affermato, con riferimento ai crediti tributari, che la cartella di pagamento debba contenere "i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege". Ciò al fine di consentire al contribuente di trovarsi "nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege" (Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6288). La pronuncia costituisce la conferma di quanto sostenuto da Cass., Sez. U, 14-7-2022, n. 22281, secondo la quale occorre "indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo".