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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Liquidazione controllata stato passivo domanda risarcitoria responsabilità amministratore
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Michele Bordoni
La Spezia23/12/2024 18:44Liquidazione controllata stato passivo domanda risarcitoria responsabilità amministratore
Buona sera,
Sottopongo alla vostra attenzione questo caso. E' pervenuta una domanda di ammissione al passivo da parte del liquidatore giudiziale (inde LG) della società amministrata, in epoca antecedente all'apertura delle liquidazione controllata (inde LC) dall'attuale ricorrente per la Liquidazione (LC). La domanda di ammissione ha ad oggetto il risarcimento del presunto danno cagionato per il mancato accertamento della causa di scioglimento e le conseguenti omissioni dell'allora amministratore. Atteso che l'incipit dell'art 2486 comma 3 così recita:"quando è accertata la responsabilità degli amministratori...." Mi chiedo se la sola prova fornita dal LG che poggia sul calcolo del differenziale netto patrimoniale e dall'assenza di accertamento della causa di scioglimento possa di per se integrare la presunzione semplice dell'art 2486 ed in tal caso consentire l'amissione degli importi calcolati in forza del predetto terzo comma. Riterrei a mio avviso che la locuzione :"quando è accertata la responsabilità degli amminsitartori...." si riferisca ad un accertamento giudiziale e non a meri indizi o prove di colpevolezza.
Saluti-
Michele Bordoni
La Spezia24/12/2024 11:13RE: Liquidazione controllata stato passivo domanda risarcitoria responsabilità amministratore
Segue dal precedente:
Poichè il procedimento di cui all'art 273 non si conclude, in analogia a quanto avviene nella LG con un decreto avente efficacia di giudicato, ritengo che non si possa estendere alla LC per analogia la funzione di giudicato che riveste l'esecutività dello stato passivo nella LG. pertanto opterei per:
a) un ammissione con riserva della richiesta subordinandola all'esito favorevole di un azione di responsabilità
b) remissione al giudice delegato dell'eventuale contestazione del creditore affinchè si esprima con delibazione sul merito.
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Zucchetti SG
Vicenza30/12/2024 13:02RE: Liquidazione controllata stato passivo domanda risarcitoria responsabilità amministratore
Benchè lei non lo dica espressamente riteniamo che ammesso alla liquidazione controllata sia il soggetto fisico che in passato era amministratore di una società di capitali, giacchè, se fosse stata assoggettata alla liquidazione controllata la società, non avrebbe senso una domanda di insinuazione al passivo della stessa, che potrebbe agire o continuare, quale parte danneggiata, l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore. Tutto, invece, diventa logico se si presume che assoggettato alla liquidazione controllata sia l'ex amministratore nei cui confronti la società da lui in passato amministrata, ed ora in liquidazione, promuove azione di responsabilità per il risarcimento dei danni procurati alla società stessa per non aver accertato con la dovuta tempestività l'esistenza di una causa di scioglimento permettendo così la continuazione dell'attività che ha aggravato la situazione debitoria. Così posta la questione non sorgono problemi di legittimazione in quanto la società danneggiata è in bonis e agisce per ottenere il risarcimento del danno a mezzo del suo attuale legale rappresentante che è il liquidatore.
Fatta questa premessa chiarificatrice, la norma da prendere in considerazione è quella di cui al comma 5 dell'art. 270 c.c.i.i., nella parte in cui richiama l'art. 151, il cui secondo comma recita: "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge". Questo significa che anche nella procedura di amministrazione controllata vale il principio della esclusività dell'accertamento del passivo per cui chiunque intende partecipare al concorso sui beni acquisiti all'attivo deve insinuarsi al passivo, sia che abbia già un titolo giustificativo del credito, sia che si tratti di credito ancora da accertare nell'an come nel quantum.
Nel caso si verifica proprio questa situazione in cui un creditore, ossia la società in passato rappresentata dall'attuale assoggettato alla liquidazione controllata, insinua un credito da verificare integralmente sia nell'an, per stabilire se detta società ha diritto al risarcimento, sia il quantum diretto a determinare l'entità del credito da ammettere al passivo (ossia l'entità del danno subito) ove il primo accertamento sia stato favorevole al creditore.
E' proprio su questi due elementi del danno, an e quantum, che fa riferimento l'art. 2486 c.c. da lei richiamato, Nel comma 2 precisa che gli amministratori sono responsabili tra loro in solido dei danni arrecati alla società per atti od omissioni compiuti in violazione dell'obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e, nel comma terzo detta i criteri per la quantificazione del danno "quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo", ossia una volta accertato l'an debeatur, la norma passa a fissare i criteri per la determinazione del quantum.
Se, come detto, per il principio della esclusività del passivo, queste due indagini vanno effettuate nella sede dell'accertamento del passivo, ne segue che il credito non può essere ammesso con riserva di accertamento avanti al giudice ordinario, ma va esaminato nella sua completezza (an e quantum) dal liquidatore della liquidazione controllata, con le modalità dettate dai primi tre commi dell'art. 273 e con la possibile impugnazione prevista dal comma 4 avanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 133.
Naturalmente in sede di esame del passivo è il creditore che deve fornire la dimostrazione prima di tutto del proprio diritto al risarcimento del danno, ossia che l'ex amministratore abbia tenuto i comportamenti che gli vengono imputati, che questi abbiano prodotto un danno, che esista un rapporto di causalità tra azione o omissione e danno, ecc., dopo di che deve dimostrare l'entità del danno, ove viene in aiuto la previsione del comma 3 dell'art. 2486 c.c.. Se mancano queste prove, il liquidatore della liquidazione controllata esclude il credito, sia in prima battuta che in via definitiva, e il creditore potrà proporre reclamo al giudice delegato.
Zucchetti SG Srl
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