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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Compenso Pre-Commissario Giudiziale nel Concordato Preventivo in bianco
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Marco Carbone
Roma01/10/2025 18:36Compenso Pre-Commissario Giudiziale nel Concordato Preventivo in bianco
Mi accingo a predisporre di una "istanza per la di compenso", per l'attività svolta n.q. di Commissario giudiziale nella fase di Procedimento unitario (concordato in bianco) cui ha fatto seguito l'apertura di liquidazione giudiziale e contestuale mia nomina quale Curatore (per via della rinuncia del debitore e contestuale istanza di apertura di liquidazione giudiziale in proprio).
Ero in procinto di formularla quale istanza liquidazione compenso, per una fase ormai conclusa e maturata (diverse essendo la natura e le funzioni del pre-commissario rispetto al curatore), ma è stato riferito che di recente alcuni propendono per la tesi della formulazione quale "acconto su compenso" direttamente formulata nella liquidazione giudiziale.
Deporrebbe per questa tesi (anche se non nascondo profili di incertezza per cui vi chiedo se a livello giurisprudenziale vi siano aggiornamenti o dati significativi) il concetto per cui l'unitarietà del compenso, ancorché espressamente prevista come principio ai sensi dell'art. 137 CCI, possa riferirsi non solo al caso di successione di più professionisti nel medesimo incarico, ma sia applicabile per analogia anche al caso di specie, ove non si assiste a una successione di persone, bensì a una successione di funzioni in capo al medesimo professionista, nell'ambito di un procedimento unitario che transita da una fase (concordataria) a un'altra (liquidatoria).
Ringrazio per il costante e prezioso supporto che fornite e porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2025 13:50RE: Compenso Pre-Commissario Giudiziale nel Concordato Preventivo in bianco
Samo d'accordo con le sue conclusioni e valutazioni in ragione della diversità delle funzioni del commissario- e, a maggior ragione, del precommissario- e del curatore.
Ricordiamo, in primo luogo che la Cassazione, già con riferimento alla legge fallimentare che non prevedeva espressamente un compenso per il precommissario del concordato con riserva era pervenuta alla conclusione che "La liquidazione del compenso del c.d. pre-commissario giudiziale deve avvenire applicando il d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, al quale rinvia, per il tramite dell'art. 165 l. fall., l'art. 39, comma 1, l. fall., essendo tale figura analoga a quella prevista dall'art. 163 l. fall. ed essendo la fase "con riserva" solamente un segmento della procedura concordataria. Il compenso commissariale, peraltro, deve essere determinato sempre, indipendentemente dalla fase in cui cessa la procedura, sulla base dell'attivo inventariato".
Orbene né il commissario giudiziale né il precomissario hanno l'amministrazione diretta dei beni (essendo previsto il c.d. spossessamento attenuato), riservato al debitore, e (senza fare distinzione tra le due figure, non essendo necessarie al tema da trattare, si può dire, usando le parole di Cass. 7 luglio 2015, n. 14052, che "al commissario giudiziale sono attribuite funzioni di vigilanza, di informazione, consulenza ed impulso, complessivamente tese al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori, ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio". Quindi compiti di vigilanza sulla gestione aziendale, doveri informativi nel caso di eventuale presentazione di proposte concorrenti, obblighi di collaborazione e consulenza nell'affiancamento del debitore e dei creditori nella fase preventiva relativa alla predisposizione del piano, alla comunicazione al pubblico ministero di atti e fatti penalmente rilevanti, di comparizione tutte le volte in cui il tribunale lo richieda o gli venga imposto dalla legge nonché di sorveglianza, dopo l'avvenuta omologazione, della fase esecutiva del concordato.
L'attività del curatore è completamente diversa, avendo questi la disponibilità del patrimonio del debitore, e quindi la loro custodia e gestione, provvede alla liquidazione dei beni per distribuirne il ricavato ai creditori mediante riparti, predispone il ptogetto di stato passivo da sottoporre al vaglio del giudice delegato, esercita le azioni recuperatorie e ricostruttive (revocatorie) del attivo, e così via.
Questa diversità di funzioni dovrebbe, a nostro avviso, comportare una liquidazione distinta per ciascun compito assunto, come avverrebbe nel caso in cui curatore fosse nominato un soggetto diverso dal precedente commissario. Peraltro la unicità del compenso in caso di successione dello stesso soggetto in fasi diverse di una procedura è previsto dalla legge, ma solo nel caso in cui il gestore (nominato dall'OCC) per la predisposizione di una domanda di liquidazione controllata sia nominato anche liquidatore della procedura (art. 275, comma 3), ma una norma simile o analoga non si rinviene nella fattispecie in esame. In questa, la unicità del compenso, come lei giustamente ricorda, è considerata nel caso di successione di curatori nello stesso incarico, ma in tal caso si tratta appunto di successione di soggetti nello stesso incarico e nelle stesse funzioni, nel mentre nel caso in esame, la diversità delle funzioni di cui si è detto preclude, a nostro avviso, l'estensione analogica trattandosi di applicare un principio dettato per una situazione (successione nello steso incarico di più professionisti) ad una situazione completamente diversa 8successione dello stesso professionista in diversi ruoli nello sviluppo di una sequenza procedurale.
Zucchetti SG srl
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