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Modifiche apportate dal D.Lgs 136/2024 alle condizioni di accesso e permanenze nell'Albo dei Gestori della crisi per i P...

  • Claudia Bizzarri

    Castelnovo ne' Monti (RE)
    15/11/2024 09:10

    Modifiche apportate dal D.Lgs 136/2024 alle condizioni di accesso e permanenze nell'Albo dei Gestori della crisi per i Professionisti Ordinistici.

    Buongiorno. Il D.Lgs 136/2024 relativamente alle condizioni di accesso e permanenza nell' Albo (ora Elenco) dei Gestori della crisi per i Professionisti Ordinistici ha:
    - abolito l'obbligo del tirocinio semestrale
    - ridotto l'obbligo formativo biennale in n. 18 ore in luogo delle precedenti 40
    - consentito che gli Ordini professionali possano stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua.
    Ora per l'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della Crisi ai Professionisti Ordinistici basterà attestare con un'autocertificazione il possesso di un'adeguata esperienza acquisita tramite lo svolgimento, negli ultimi cinque anni, dell'attività di attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in proprio o in collaborazione con altri professionisti già iscritti all'Elenco.
    Sul Portale del Ministero della Giustizia le FAQ relative non risultano aggiornate alla novella normativa.
    Vi chiedo se il requisito richiesto relativo al possesso di adeguata esperienza negli ultimi 5 anni si possa ritenere soddisfatto con lo svolgimento di un solo incarico come curatore fallimentare, posto che la norma non specifica cosa si consideri per "adeguata esperienza".
    Inoltre, vi chiedo se unitamente all'incarico da curatore possa risultare utile e pertinente ai fini della generica locuzione "adeguata esperienza" autocertificare anche un altro incarico diverso (come componente del Comitato di Sorveglianza) non rilevante per l'accesso trattandosi di nomina del MISE e non del Tribunale, ma comunque incarico nell'ambito delle procedure di crisi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/11/2024 11:20

      RE: Modifiche apportate dal D.Lgs 136/2024 alle condizioni di accesso e permanenze nell'Albo dei Gestori della crisi per i Professionisti Ordinistici.

      Il nuovo secondo comma dell'art. 356 c.c.i.i. dispone che "Per l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo
      quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco".
      Il concetto di adeguata esperienza è chiaramente relativo, ma comunque esprime l'idea che la nomina ad uno degli incarichi cui si può accedere mediante l'iscrizione all'elenco richieda una preparazione che consenta di svolgere quell'incarico con la dovuta preparazione ed esperienza. A questo scopo un solo pregresso incarico di curatore ci sembra non sufficiente, ma anche in tal caso la risposta potrebbe essere diversa ove quell'incarico, eventualmente come collaboratore non altro professionista iscritto, abbia riguardato una procedura di particolare importanza, tanto da poterlo equiparare all'esperienza di più incarichi in procedure modeste.
      Quanto alla seconda domanda crediamo che la pregressa esperienza da lei indicata sia del tutto irrilevante ai fini in esame in quanto la norma sopra riportata specifica l'oggetto della autocertificazione che deve avere ad oggetto attività "quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale".
      Zucchetti SG srl
      • Claudia Bizzarri

        Castelnovo ne' Monti (RE)
        19/11/2024 18:53

        RE: RE: Modifiche apportate dal D.Lgs 136/2024 alle condizioni di accesso e permanenze nell'Albo dei Gestori della crisi per i Professionisti Ordinistici.

        Buonasera. Ringrazio per la risposta.
        Vorrei precisare che l'altro incarico diverso come componente del Comitato di Sorveglianza a nomina del MISE di una Liquidazione Coatta Amministrativa di dimensioni rilevanti attualmente oggetto di concordato liquidatorio omologato, è stato da me menzionato e considerato in quanto derivante dalla Procedura in cui rivesto la qualifica di curatore. In sostanza io rivesto la qualifica di componente creditore nel Comitato di Sorveglianza in qualità di curatore della fallita. Pertanto, pur trattandosi di incarico di per se' non rilevante ho ritenuto che potesse costituire un rafforzativo dell'esperienza maturata in relazione all'ultimo quinquennio che è l'arco temporale fissato dalla legge.
        Vorrei inoltre chiedere il Vostro parere in merito alla possibilità di procedere alla richiesta di iscrizione.
        Nelle more di specifici chiarimenti e/o modifiche normative che dovessero intervenire per specificare nel dettaglio le condizioni anche numeriche richieste dalla locuzione "adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio", la richiesta di iscrizione per un curatore in possesso di una qualunque esperienza pregressa degli ultimi 5 anni potrebbe comunque essere presentata restando subordinata l'iscrizione stessa al vaglio positivo degli uffici deputati alla valutazione delle domande? Oppure ritenete la scelta non percorribile?
        In ultima istanza, un curatore in possesso del requisito formativo iniziale richiesto pari alle 40 ore di formazione specifica e di un'esperienza pregressa negli ultimi 5 anni, potrebbe rimettere la valutazione della sua esperienza agli uffici preposti.
        Ringrazio anticipatamente.
        Dott.ssa Claudia Bizzarri
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/11/2024 11:48

          RE: RE: RE: Modifiche apportate dal D.Lgs 136/2024 alle condizioni di accesso e permanenze nell'Albo dei Gestori della crisi per i Professionisti Ordinistici.

          L'espletamento dell'attività istruttoria nell'ambito del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75 per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 e ss. del codice della crisi, propedeutica all'iscrizione stessa, è affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A.
          Lei pertanto può indicare nella domanda di iscrizione tutti gli elementi che ritiene utili allo scopo, sarà poi Equitalia Giustizia Spa a valuare l'importanza e l'idoneità dei documenti e attestazioni prodotte.
          Zucchetti SG Srl