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Liquidazione coatta amministrativa. Stato passivo.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    26/02/2026 09:04

    Liquidazione coatta amministrativa. Stato passivo.

    Nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve procedersi alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 310 CCII.
    In precedenza è stata effettuata la comunicazione ai creditori prevista dall'art. 308, comma 1, CCII, nonostante le scritture contabili e la documentazione dell'impresa non fossero state consegnate alla procedura.
    I dati utilizzati per l'invio della comunicazione sono stati ricavati:
    - dai decreti ingiuntivi esecutivi relativi a crediti di lavoro allegati al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, a seguito del quale il Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa e il Ministero competente ha successivamente disposto la liquidazione coatta amministrativa;
    -dalle comunicazioni PEC trasmesse da creditori al domicilio digitale della cooperativa.

    In sede di predisposizione dello stato passivo si pone la questione della corretta graduazione dei crediti, atteso che la documentazione posta a base della ricostruzione del passivo non consente, in diversi casi, di desumere l'eventuale sussistenza e natura delle cause legittime di prelazione.
    Considerato che anche nella liquidazione coatta amministrativa devono essere rispettate le cause di prelazione secondo l'ordine stabilito dalla legge, si chiede di conoscere se l'onere di indicazione e prova della causa di prelazione incomba sul creditore e se, in mancanza di espressa specificazione e documentazione idonea attestante il titolo di prelazione, il credito debba essere ammesso in via chirografaria.

    Si ringrazia anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/02/2026 13:22

      RE: Liquidazione coatta amministrativa. Stato passivo.

      Il meccanismo della formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa è basato su una comunicazione del commissario ai creditori a quanto ammonta, a suo avviso sulla scorta della documentazione disponibile, è il loro credito, sicchè se commissario non dispone di elementi per stabilire anche la collocazione dei crediti non può che indicarli come chirografari o comunque non assegnare una posizione privilegiata, che equivale implicitamente alla proposta di ammissione in chirografo; a loro volta i creditori destinatari della comunicazioni possono far pervenire al commissario le loro osservazioni, di modo che se i creditori non contestano la collocazione dei crediti, questa, salva diversa valutazione finale del commissario, rimane quella inizialmente comunicata.
      Zucchetti SG srl
      • Cosmo Formichelli

        Isernia
        26/02/2026 13:35

        RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa. Stato passivo.

        Con riferimento ai crediti di lavoro (retribuzioni e TFR) accertati con provvedimento giudiziale esecutivo, si chiede di conoscere se il commissario liquidatore possa procedere direttamente all'ammissione con il privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c., anche in assenza di specifica osservazione del creditore.
        Si ringrazia anticipatamente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/02/2026 18:26

          RE: RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa. Stato passivo.

          Certamente sì. Come si è detto nella risposta che precede le osservazioni dei creditori hanno lo scopo di contestare quanto esposto dal commissario circa l'entità e la collocazione del credito nella comunicazione trasmessa, per cui i destinatari della comunicazione, ove non abbiano nulla da dire perché d'accordo con quanto esposto dal commissario, non hanno necessità di presentare osservazioni.
          Zucchetti SG srl