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Prededuzioni ex art. 6 CCII

  • Debora Zani

    Brescia
    15/11/2024 12:16

    Prededuzioni ex art. 6 CCII

    Buongiorno,
    ai sensi dell'art. 6 del CCII, lettera c), i compensi spettanti ai periti che hanno valutato i beni della ricorrente possono essere pagati in prededuzione nel limite del 75% a condizione che la procedura sia aperta ex art. 47 CCII.
    Le spese anticipate dai periti possono invece essere rimborsate in prededuzione senza attendere l'apertura della procedura?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/11/2024 13:05

      RE: Prededuzioni ex art. 6 CCII

      L'art. 6, comma 1, lett .c) c.c.i.i. attribuisce la prededuzione ai "crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo …".
      Se nel concetto di credito professionale rientrano, come noi riteniamo, tutti i crediti del professionista finalizzati alla presentazione della domanda di concordato, anche le spese da lui sostenute per lo svolgimento dell'incarico sono coperte da prededuzione, per cui anche per esse trova applicazione il limite del 75% e la condizione dell'apertura della procedura; di conseguenza tratteremmo le spese allo stesso modo del compenso.
      Se, invece, si intende che le spese non sono incluse nei crediti professionali di cui alla norma citata, le stesse non sono prededucibilie non possono essere soddisfatte come tali addirittura prima dell'apertura della procedura. E' anche da dire, tuttavia, che qualora un tale pagamento sia fatto, la sanzione potrebbe essere la revocatoria ove si arrivasse alla liquidazione giudiziale, ma tale arma è spuntata perché il terzo comma dell'art. 166 CCII, alla lettera g) esclude dalle ipotesi soggette ad azione revocatoria "i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice".
      Zucchetti SG srl
      • Debora Zani

        Brescia
        18/11/2024 09:55

        RE: RE: Prededuzioni ex art. 6 CCII

        Mi riferisco alle spese che il perito incaricato della valutazione degli immobili ha sostenuto per le visure e gli accessi agli atti.
        Dal momento che ritenete rientrino nel credito professionale, quindi prededucibile per il 75% e pagabile dopo l'ammissione alla procedura, il restante 25% delle spese non godrebbe quindi del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. trattandosi di anticipazioni?
        Ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2024 16:28

      RE: Prededuzioni ex art. 6 CCII

      Esatto.
      Zucchetti SG Srl