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concordato preventivo - prededuzione debito leasing per scioglimento contratto

  • Viola Petruzziello

    PARMA
    16/02/2026 19:17

    concordato preventivo - prededuzione debito leasing per scioglimento contratto

    Buonasera,
    il caso è il seguente: una ditta individuale presenta una domanda prenotativa ex art. 44 CCII, che successivamente viene rinunciata. Durante tale fase la titolare riconsegna l'autovettura detenuta in leasing (senza alcuna specifica autorizzazione del Tribunale) e la società concedente comunica a seguito di ciò la risoluzione del contratto per inadempimento.
    Successivamente alla rinuncia e chiusura della prima domanda prenotativa, la debitrice è in procinto di presentare una nuova domanda di concordato preventivo con liquidazione del patrimonio; nel piano come deve essere considerato il debito verso la società di leasing? In particolare, il debito è costituito da:
    1) canoni scaduti impagati e maturati prima della domanda di accesso ex art. 44 CCII, poi rinunciata;
    2) canoni scaduti impagati e maturati durante la domanda di accesso ex art. 44 CCII, poi rinunciata;
    3) debito per residuo capitale impagato e riscatto addebitato dal leasing post risoluzione del contratto per inadempimento avvenuta nel corso del periodo della domanda in bianco poi rinunciata.
    Si ritiene che nel piano di concordato in fase di prossimo deposito, i canoni di cui al punto 1) debbano essere considerati chirografari, mentre quelli maturati nella fase "prenotativa" mantengano comunque la prededuzione. Come va considerato il debito di cui al punto 3)? può essere considerato chirografario, essendo che deriva dall'inadempimento conseguente all'incapacità della contraente di pagare piuttosto che a un atto legalmente compiuto durante la fase prenotativa?
    Ulteriore dubbio: la cessione dell'autovettura non sarà in grado di coprire tutto il debito; pertanto, come dovrà essere imputato tale valore? può liberamente scegliere il debitore? in tal caso ovviamente la scelta più conveniente sarebbe imputare il valore a riduzione del debito in prededuzione prima degli altri.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/02/2026 18:31

      RE: concordato preventivo - prededuzione debito leasing per scioglimento contratto

      Nel caso da lei rappresentato il debitore ha restituito l'auto alla società di leasing di sua iniziativa, senza alcuna autorizzazione, benchè si trovasse nella fase di pre concordato, sicchè tale atto non può ritenersi legalmente compito, con esclusione della prededuzione che potrebbe coprirlo a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 6 CCII gli atti legalmente compiuti nel corso della procedura.
      Di conseguenza, noi considereremmo chirografario il credito per canoni scaduti impagati e maturati fino alla domanda di concordato, non essendo questo collegabile al precedente concordato prenotativo essendo stato questo rinunciato dal debitore.prima della domanda di accesso ex art. 44 CCII, poi rinunciata.
      Per gli stessi motivi riterremmo chirografrio il credito sub 3, dal quale va detratto l'importo ricavato dalla nuova allocazione dell'auto.
      Zucchetti SG srl