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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Concordato minore
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Noemi Lucchesi
Corridonia (MC)25/11/2025 09:41Concordato minore
Buongiorno,
una Società in Accomandita Semplice intende accedere alla Procedura di Concordato Minore in continuità. Il Socio Accomandatario presenta una debitoria "mista", composta sia da debiti Irpef derivanti dal reddito di partecipazione nella Sas, che da debiti consumieristici derivanti da prestiti personali.
Poiché questi ultimi prevalgono sull'intera esposizione debitoria, chiedo se il socio possa presentare parallela domanda di Ristrutturazione dei Debiti per l'intera posizione debitoria, in quanto esclusa da quella del Concordato, ovvero se per la parte dei debiti fiscali possa congiuntamente alla Sas accedere al Concordato Minore.
Personalmente credo che l'unica strada percorribile sia quella della accesso del Socio alla Ristrutturazione come da sentenza del Tribunale di Napoli nr. 78 del 2025 che però è in antitesi al decreto del Tribunale di Bologna del 22/11/2024.
Ringrazio per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
26/11/2025 09:44RE: Concordato minore
, l'eventualità che il debitore persona fisica presenti una situazione debitoria mista è relativamente frequente, poiché ogni imprenditore contrae anche debiti di natura consumeristica.
Prima del 29 settembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs 13.9.2024, n. 136, si discuteva se un soggetto di questo tipo (afflitto cioè da una debitoria "mista") poteva dirsi o meno consumatore (e quindi si discuteva se egli potesse o meno accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore). Oggi all'interrogati ha risposto il citato d.lgs 136 il quale ha escluso che un soggetto avente una debitoria mista possa qualificarsi consumatore. Ciò è avvenuto attraverso una modifica della nozione di consumatore affermandosi che costui può accedere "agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (solo) "per debiti contratti in tale qualità".
Nella relazione illustrativa si spiega che si è voluto "esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore" e che "la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione".
Se dunque il soggetto che ha una esposizione eterogenea (consumeristica e non) non può accedere alla ristrutturazione, e se non possono utilizzare lo strumento del concordato minore gli imprenditori cancellati dal registro delle imprese (art. 33 comma 4 c.c.i.i.), a meno che non si tratti, come di socio illimitatamente responsabile di società cancellata dal registro delle imprese (App. Milano, 10 ottobre 2024), e giocoforza concludere nel senso che gli imprenditori non ancora cancellati non possono che accedere al concordato minore, quale unica alternativa alla liquidazione controllata.-
Zucchetti Software Giuridico srl
26/11/2025 09:51RE: RE: Concordato minore
Aggiungiamo, inoltre, che la sentenza 5.5.2025 n. 78 del tribunale di Napoli non ci convince nella misura in cui non si confronta con le novità introdotte dal d.lgs 136/2024, di cui abbiamo sopra detto. -
Noemi Lucchesi
Corridonia (MC)26/11/2025 15:59RE: RE: RE: Concordato minore
Buonasera, evidenzio che il debitore che intende accedere al concordato Minore è una SAS, la quale per effetto dell'art. 79, comma 4, salvo patto contrario, in ipotesi di omologa, esdebita anche il Socio Accomandatario per la parte dei debiti contratti dalla Società (nel mio caso debiti con il fisco), quale responsabile in solido. Poi, mi sembra di capire, che il Socio Accomandatario per i debiti contratti personalmente e per i debiti Irpef derivanti dai redditi di partecipazione, possa solo accedere al concordato minore ovvero alla liquidazione controllata. Sinceramente non riesco a comprendere come una persona fisica possa attivare il concordato minore, riservato solo alle imprese non fallibili ovvero ai professionisti. Infatti, avendo una debitoria mista, l'unico strumento di ristrutturazione del debito dovrebbe essere la liquidazione controllata.
Grazie per l'attenzione
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