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Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    07/03/2023 14:51

    Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

    Nella liquidazione controllata del sovraindebitato, l'apertura del conto corrente per la gestione delle attività, è da considerarsi soggetta al solo "nulla osta" o è diversamente soggetta ad "autorizzazione".
    E in merito alla gestione dei prelievi è quindi da sempre valutarsi la specifica richiesta di autorizzazione e/o resta qualche autonomia al Liquidatore.
    Mi permetto la domanda perchè in una Sentenza di apertura della liquidazione controllata del Tribunale di Salerno Sent. n. 69/2022 pubbl. il 19/12/2022, cos' si scrive : "...AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D"
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/03/2023 19:36

      RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

      Bene ha fatto il Tribunale di Salerno a dare le riportate disposizioni in quanto la disciplina sulla liquidazione controllata nulla prevede in ordine al deposito e al prelievo delle somme disponibili, né è di aiuto il richiamo alle norme di cui al Titolo III, che non comprendono l'art. 131 che regola nel la liquidazione giudiziale questa materia, né questa norma è in altro modo richiamata; eppure il liquidatore ha la disponibilità dei beni del sovraindebitato, che viene spossessato come nella liquidazione giudiziale, e dovendo provvedere alla gestione e liquidazione degli stessi, ha bisogno di aprire un conto su cui versare le liquidità che acquisisce e da cui prelevare per far fronte alle spese e per pagare i creditori.
      E' opportuno pertanto che il tribunale detti delle disposizioni per colmare il vuoto; in mancanza o il liquidatore articola nel programma di gestione una criterio per depositi e prelievi che, una volta approvato dal giudice a norma dell'art. 272 può essere seguito, oppure, non resta che applicare per analogia l'art. 131, non potendosi ritenere che il liquidatore possa liberamente disporre del denaro della procedura senza un controllo.
      Zucchetti SG srl
      • Ernesto Gussoni

        Gallarate (VA)
        08/03/2023 08:40

        RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

        Una premessa.
        La domanda nella sua parte iniziale chiedeva "lumi" sulla modalità di istruttoria al GD per l'apertura iniziale del conto corrente. Non mi è invero chiaro se sia sufficiente un "nulla osta" sulla sua apertura su iniziativa del Liquidatore o, diversamente, sia necessaria una specifica preventiva autorizzazione.
        Questo per quanto appunto richiamato nelle disposizioni adottate dal Tribunale di Salerno dove si parla di "autorizzazioni" !
        Questo premesso parrebbe quindi configurarsi, In difetto di indicazioni nel Decreto di apertura e dopo l'intervenuta apertura del conto corrente (!), la possibilità per il Liquidatore di strutturarne le modalità dispositive nel programma di liquidazione ex 272 CCII
        Ma anche qui mi chiedo, sarà possibile prevedere per gli atti dispositivi, la sola informativa documentata per il nulla osta che soddisfi il criterio di controllo o, deve essere previsto il più ampio iter autorizzativo ex 131 CCII
        E a proposito del contenuto dell'art 131 CCII, è possibile meglio illustrare quando l'intestazione dal conto alla Procedura diventerebbe "Fondo Unico di Giustizia FUG"
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/03/2023 19:51

          RE: RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

          Non abbiamo parlato dell'apertura del conto per due motivi. In primo luogo perché, in mancanza di disposizioni in materia, sia della legge che del tribunale, è da ritenere che sia il liquidatore, che ha la disponibilità del patrimonio del debitore, a dover scegliere la banca dove aprire il conto e, comunque perché abbiamo detto che, salva diversa disposizioni del tribunale, trova applicazione l'art. 131, il cui primo comma stabilisce che "Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore".
          Pertanto, se la banca può essere scelta dal liquidatore, tale scelta non richiede alcun intervento del giudice, né di nulla osta né di autorizzazione (come appunto non è richiesto per il curatore nella liquidazione giudiziale) perché è un obbligo del curatore come del liquidatore depositare nel termine le somme riscosse sul conto, obbligo sanzionato espressamente dal secondo comma dell'art. 131.
          Per la gestione del conto- riguardante sostanzialmente i prelievi- sempre nel caso di mancanza di indicazioni da parte del tribunale, abbiamo suggerito, coma possibilità semplificativa, l'inserimento delle modalità nel programma di gestione in modo che l'autorizzazione del giudice allo stesso potesse valere come autorizzazione pe rogni prelievo. In questa fase di applicazione del codice si cerca, quando manca una norma specifica, di ricostruire una interpretazione che possa tenere e questa indicata, considerata la semplificazione cui l'intera procedura è improntata, potrebbe reggere; in ogni caso, la via più tranquillante è seguire lo schema dell'art. 131 con i mandati di pagamento di volta in volta.
          Zucchetti SG srl