Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Liquidazione Coatta Amministrativa - Trascrizione in Conservatoria

  • Andrea Russo

    ROMA
    10/03/2025 17:56

    Liquidazione Coatta Amministrativa - Trascrizione in Conservatoria

    Buonasera,
    nell'ambito di una recente (2025) procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, si domanda se il decreto ministeriale che ha sancito la procedura di LCA per la Cooperativa debba essere oggetto di trascrizione in Conservatoria sugli immobili di proprietà, atteso che:
    - il decreto ministeriale di LCA non ha previsto adempimenti pubblicitari ulteriori rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
    - né la normativa espressa (artt. 293-316 CCII) né quella di rinvio sembra far riferimento a quanto disposto dall'art. 194 CCII per le liquidazioni giudiziali.
    Ringraziando per il confronto, porgo
    Cordiali saluti
    • Andrea Russo

      ROMA
      10/03/2025 17:58

      RE: Liquidazione Coatta Amministrativa - Trascrizione in Conservatoria

      197 CCII (e non 194 CCII) Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/03/2025 17:52

      RE: Liquidazione Coatta Amministrativa - Trascrizione in Conservatoria

      E' vero, non vi è nella disciplina sulla liquidazione coatta contenuta nel nuovo codice una norma che, come quella di cui al comma 2 dell'art. 197, disponga la trascrizione del provvedimento di liquidazione o dei quello del tribunale che accerta lo stato di insolvenza sui beni immobili, tuttavia l'art. 305, comma 2, stabilisce che il commissario "prende in consegna i beni i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio". In realtà questa norma riproduce il comma 1 dell'art. 197 per cui si potrebbe dire che mancando la parte di cui al comma 2 sulla trascrizione, questa non vada disposta, tuttavia questa soluzione mal si concilierebbe con il resto della procedura, nella quale alla liquidazione dei beni provvede il commissario liquidatore (art. 311, comma 1), così come il curatore nella liquidazione giudiziale, per c ui per assicurare una serie continuata di trascrizioni è necessario che il provvedimento che dichiara la liquidazione sia trascritto sgli immobili.
      Zucchetti Sg srl