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ACCESSO PROCEDURE SOVRAINDEBITAMENTO CITTADINO COMUNITARIO RESIDENTE IN ITALIA

  • Marco Carbone

    Roma
    21/10/2024 16:43

    ACCESSO PROCEDURE SOVRAINDEBITAMENTO CITTADINO COMUNITARIO RESIDENTE IN ITALIA

    Si chiede se vi sono cause ostative all'accesso alle procedure da sovraindebitamento da parte di una persona fisica, titolare di partita iva, residente in Italia ma cittadino comunitario.
    Ringrazio per il costante supporto e saluto cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/10/2024 18:03

      RE: ACCESSO PROCEDURE SOVRAINDEBITAMENTO CITTADINO COMUNITARIO RESIDENTE IN ITALIA

      Nell'argomento 'Altre procedure'
      è stata inserita una nuova discussione con oggetto 'ACCESSO PROCEDURE SOVRAINDEBITAMENTO CITTADINO COMUNITARIO RESIDENTE IN ITALIA'
      Da parte di: Marco Carbone
      Si chiede se vi sono cause ostative all'accesso alle procedure da sovraindebitamento da parte di una persona fisica, titolare di partita iva, residente in Italia ma cittadino comunitario.
      Ringrazio per il costante supporto e saluto cordialmente

      No, non vi è alcun ostacolo in quanto si tratta di soggetto residente in Italia e dotato anche di partita Iva italiana.
      Dispone infatti l'art. 3 del Regolamento UE n. 848 del 2015:
      "1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
      2.Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.
      3.Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.
      4.Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza".
      Gli stessi criteri valgono anche per le procedure da sovraindebitamento
      Zucchetti SG Srl