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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

  • Roberta Ricci

    Torino
    24/02/2026 14:28

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    Buongiorno,
    viene richiesto alla cancelleria un certificato di mancata opposizione agli atti finali del commissario liquidatore, senza che il tribunale abbia dichiarato lo stato di insolvenza (trattasi quindi di procedura aperta e che sarà chiusa dal Ministero). La cancelleria è tenuta al rilascio di tale certificazione, preso atto che l'organo di vigilanza in questo caso è direttamente il Ministero?
    Grazie per il tempo che vorrete dedicare.
    Roberta Ricci
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/02/2026 13:12

      RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

      Riteniamo di no dato che non vi è stata richiesta di dichiarazione di insolvenza e l'intera procedura si è svolta soltanto in via amministrativa.
      Zucchetti SG srl
      • Roberta Ricci

        Torino
        25/02/2026 14:27

        RE: RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

        Grazie mille. Se invece per ipotesi fosse stato dichiarato lo stato di insolvenza, i giudici possono o devono intervenire in qualche misura nei depositi (mettendo tipo dei Visti) o non devono fare nulla?
        Grazie ancora

        Roberta Ricci
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/02/2026 13:14

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

          Con la dichiarazione di insolvenza la procedura di liquidazione coatta amministrativa viene concorsualizzata, con conseguente applicazione di parte della normativa dettata per la liquidazione giudiziale, quale ad esempio quella sulle revocatorie, il che comporta anche una forma di giurisdizionalizzazione con la partecipazione del giudice e di conseguenza della cancelleria. La cancelleria, pertanto, può emettere gli atti che rientrano nell'ambito della sua attività, tra i quali può rientare l'attestazione della mancata opposizione agli atti finali del commissario liquidatore, posto che , a norma dell'art. 313 CCII tali atti finali devono essere depositati in cancelleria, (comma 1) dell'avvenuto deposito deve essere data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e prededucibili (comma 2) e qualunque interessato può sollevare contestazioni con ricorso al tribunale (comma 3).
          Zucchetti SG srl