Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

IMPUGNATIVA OMOLOGA ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 57-63 CCII

  • David Favia

    Ancona
    10/01/2025 11:43

    IMPUGNATIVA OMOLOGA ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 57-63 CCII

    Spett. Fallco,
    con la presente si intende conoscere il vostro parere in merito alla seguente fattispecie che riguarda gli effetti dell'impugnativa di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti.
    La società ha ottenuto dal Tribunale omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57/63 CCII.
    A seguito di impugnativa di un creditore l'omologa è stata revocata dalla Corte d'appello (senza contestuale dichiarazione di LG, in assenza di domanda del creditore).
    Si trova ora se ho ben inteso di nuovo in bonis.
    Il dubbio è se possa procedere a ricorso per cassazione ex art 53 CCII, per la riforma della decisione e quindi l'omologa dell'ADR, e nel contempo (in attesa della Cassazione) procedere anche nei prossimi mesi, ove ve ne siano le condizioni, a proporre nuova proposta ex art 57/63 (visto che è in bonis).
    Come si combinerebbero le due procedure? E' possibile, in caso di impugnativa in Cassazione, poi rinunciare alla stessa, ove maturino altre opzioni di risanamento?
    Ulteriormente, se possibile, vi chiederei di segnalare se vi risulti prospettabile l'accesso a un qualche strumento protettivo per l'azienda (art 54?) in pendenza di decisione della Cassazione sull'adr omologato in primo grado e rigettato in appello (e a quale giudice), non avendo trovato precedenti, salvo errori.
    Quale il Vs. parere? Grazie per la cortese attenzione.
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/01/2025 17:56

      RE: IMPUGNATIVA OMOLOGA ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 57-63 CCII

      La sentenza del tribunale che omologa lgli accordi di ristrutturazione è soggetta a reclamo avanti alla Corte d'appello che decide con sentenza, avverso la quale è ammesso il ricorso in cassazione entro 30 giorni dalla notifica (art. 51, comma 13, c.c.i.i.). Il reclamo avverso il provvedimento del tribunale non sospende l'efficacia della sentenza di omologazione (art. 51, comma 4, primo periodo), ed egualmente il ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte non sospende l'efficacia della sentenza della corte, sia essa di rigetto che di accoglimento del reclamo (art. 51, comma 14). Inoltre, in virtù della previsione di cui all'art. 51, comma 4, secondo periodo, l'accoglimento del reclamo da parte della corte d'appello produce gli effetti di cui all'art. 53.
      Da questo complesso dispositivo si può dedurre che a seguito della revoca dell'omologa degli accordi il debitore non torna completamente in bonis, ma rimane ancora assoggettato ai controlli descritti dall'art. 53, in attesa che la sentenza di revoca diventi definitiva. In questa fase quindi, il debitore non può contestualmente impugnare in cassazione la sentenza della corte d'appello e presentare una nuova domanda di ristrutturazione in quanto se fa ricorso in cassazione mantiene aperta la procedura iniziale, seppur sia intervenuto un provvedimento di revoca che però non è ancora definitivo, e su una procedura aperta non può innestarsi una nuova. Se il debitore intende seguire questa via deve sostanzialmente accettare la revoca, facendo decorrere il termine di trenta giorni senza proporre ricorso in cassazione o rinunciando allo stesso ese già proposto e, divenuta definitiva la revoca può iniziare una nuova procedura.
      Zucchetti SG srl
      • David Favia

        Ancona
        13/01/2025 08:54

        RE: RE: IMPUGNATIVA OMOLOGA ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 57-63 CCII

        Ringrazio molto per la prontissima risposta. Se ho ben capito quindi lo stesso ricorso per Cassazione potrebbe essere rinunciato se proposto per poi accedere a nuova procedura.
        Chiederei però un approfondimento se possibile sulla fase interinale in attesa della pronuncia della Cassazione. Quali sarebbero i limiti all'attività cui fate cenno e i "controlli descritti dall'art. 53, in attesa che la sentenza di revoca diventi definitiva"? Nello specifico non vi è una sentenza di liquidazione giudiziale. Ulteriormente, come giustamente indicate in pendenza di Cassazione è aperta una procedura (la richiesta di omologa di adr). In questo lasso temporale di molti mesi, a che tipo di misure di protezione può accedere la società e presso quale giudice (proprio per non pregiudicare nelle more la continuità e non rendere irrealizzabile l'adr ove omologato?) .
        Ringrazio nuovamente,
        Cordiali Saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/01/2025 17:59

          RE: RE: RE: IMPUGNATIVA OMOLOGA ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 57-63 CCII

          Esatto quanto alla rinuncia, ricordando che, a norma dell'art. 390 cpc, nel caso di ricorso per cassazione la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.
          Giustamente lei si pone il problema della situazione in cui viene a trovarsi il debitore in caso di proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza di revoca della corte d'appello in attesa della decisione finale. Noi ci siamo limitati a richiamare la normativa in materia cercando di mettere ordine, ma ci rendiamo conto che la questione non è agevole da un lato mantiene efficacia la revoca e dall'altro gli effetti dettati dall'art. 53 in attesa della del passaggio in giudicato della sentenza riguardano e si adattano principalmente alla revoca della liquidazione giudiziale, ove, modificando il sistema della legge fallimentare, si dà un limitato effetto alla revoca consentendo il ritorno in sue mani della disponibilità dei beni, sotto la vigilanza del curatore, attuando così una sorta di spossessamento limitato, come avviene nel concordato. Nel concordato, quindi, riteniamo che il richiamo dell'art. 53 voglia dire che permane la situazione precedente, nonostante la revoca, in attesa della definizione del giudizio della cassazione, da cui si può ricavare il principio che nelle procedure che non prevedano la perdita dell'amministrazione dei beni e della gestione dell'impresa, rimane la situazione che esisteva prima della revoca dell'omologa, con le limitazioni per ciascuna procedura previsti. Così per gli accordi di ristrutturazione permangono le misure protettive, eventuali finanziamenti vanno autorizzati ecc. Questa forma di congelamento delle posizioni dovrebbe impedire il ricorso a nuove misure protettive, ma usiamo volutamente il condizionale per evidenziare che si tratta di una nostra opinione non avendo trovato alcun precedente in materia.
          Zucchetti SG srl