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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Prevalenza tra Liquidazione Coatta Amministrativa e sequestro preventivo finalizzato alla confisca
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Stefano Gorgoni
Pavia08/10/2025 15:32Prevalenza tra Liquidazione Coatta Amministrativa e sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Gentilissimi,
vorrei sottoporvi la seguente fattispecie.
Il G.I.P. presso il Tribunale disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p. dell'intero compendio aziendale e delle quote sociali di una Cooperativa, con immissione in possesso all'Amministratore Giudiziario. Trovava applicazione, dunque, il D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia). La Cooperativa, nel frattempo, si costituiva parte civile nel processo penale che ha preso avvio presso il medesimo Tribunale. A distanza di qualche anno il MIMIT, letta la sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza emessa da un Tribunale esterno alle vicende penali, ha aperto nel 2025 la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.
Sorge, quindi, la problematica relativa alla peculiare compresenza di tali procedure.
L'art. 317, co. 1 CCII in materia di prevalenza delle misure cautelari rispetto alla gestione concorsuale rimanda alla disciplina del D.Lgs. 159/2011, il quale, a sua volta, all'art. 63, co. 6, recita quanto segue: "se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.".
Pertanto, si evince la prevalenza del sequestro preventivo sulla procedura concorsuale (in questo caso il Fallimento viene equiparato alla Liquidazione Coatta Amministrativa).
Ed ora, per evitare ogni ambiguità, i crediti vantati dalla Cooperativa v/terzi rientrano nella casistica descritta al comma 6 dell'art. 63 D.Lgs. 159/2011 in quanto l'espressione "intero compendio aziendale" citata nel decreto di sequestro preventivo ricomprende altresì tali posizioni creditorie, è corretto?
Stante quanto sopra dichiarato, nelle more dell'eventuale chiusura della Liquidazione Coatta Amministrativa (da parte del MIMIT e non dal Tribunale in quanto di competenza del primo), vi è comunque la spinosa questione relativa alla legittimità processuale (nel caso di specie si fa riferimento alla Cooperativa quale parte civile nel processo penale) nella persona dell'Amministratore Giudiziario ovvero di quella del Commissario Liquidatore.
L'art. 303, co. 2 CCII stabilisce che "nelle controversie in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore". Si deve desumere, quindi, che nel processo penale in esame debba avere legittimità a stare in giudizio l'Amministratore Giudiziario (anche alla luce della futura chiusura della Liquidazione Coatta Amministrativa atteso che tutta la massa attiva è già sottoposta a misure cautelari che prevalgono, infatti, sulle procedure concorsuali)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2025 12:43RE: Prevalenza tra Liquidazione Coatta Amministrativa e sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Corretto il richiamo dell'art.317 CCII, che sancisce la prevalenza delle misure cautelari adottate in sede penale nell'ambito della portata applicativa del D.Lgs. 159/2011 rispetto a quelle proprie delle procedure concorsuali, ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa. Di conseguenza diventa applicabile l'art. . 63, co. 6, di detto d.lgs, per il quale "se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.". Poiché nel caso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p. ha colpito l'intero compendio aziendale della cooperativa ammessa alla liquidazione coatta e le quote sociali della stessa, si verifica proprio l'ipotesi di cui al citato art. 63, comma 6, D.lgs 159)2011, per cui il commissario liquidatore dovrebbe avviare la procedura per la chiusura della liquidazione coatta ai sensi dell'art. 313 CCII.
Nell'attesa ci sembra corretto che la costituzione di parte civile nel processo penale sia mantenuta dalla cooperativa, in persona dei suoi organi rappresentativi, in quanto il passaggio della capacità processuale al curatore come al commissario liquifatore trova ragione nel trasferimento a tali organi delle procedure della disponibilità del patrimonio del debitore insolvente, cosa che nel caso non è avvenuta dal momento che, come lei opportunamente ricorda, l'intero complesso dei beni di cui disponeva la cooperativa (ed anche i soci) è stato colpito dal sequestro "con immissione in possesso all'Amministratore Giudiziario". Inoltre la procedura di liquidazione si avvia alla chiusura e, una volta chiusa, il commissario perde ogni potere, peraltro già molto ristretto nella fattispecie in esame.
Zucchetti SG srl
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