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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Par condicio, rottamazione e condono fiscale.
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Giulio Bergomi
Modena14/11/2025 09:49Par condicio, rottamazione e condono fiscale.
Buongiorno.
Sarei lieto di conoscere la Vostra opinione circa la seguente questione.
Una società di capitali, parecchi anni dopo l'omologa del concordato preventivo non ancora eseguito totalmente, esercita azione di risarcimento del danno verso il professionista che aveva curato alcuni adempimenti fiscali, prima della proposizione della domanda di concordato.
Dopo l'omologa del concordato, la società avrebbe potuto aderire ad alcuni strumenti riparativi disposti legislativamente, ma non lo fa, sostenendo che non poteva aderirvi per ossequio al principio della par condicio creditorum.
Posto che la violazione sarebbe derivata da strumenti messi a disposizione dalla legge, sussiste ugualmente una violazione della par condicio ?
Non solo. Benché l'azione per la condanna del professionista si fondasse su fatti avvenuti prima della domanda di concordato, quell'azione non era contemplata nel piano di concordato: questa circostanza è irrilevante?
Grazie ed un cordiale saluto
Giulio Bergomi-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/11/2025 12:59RE: Par condicio, rottamazione e condono fiscale.
Preliminarmente chiariamo che il fatto che l'azione nei confronti del professionista non fosse citata nel piano è irrilevante ai fini dell'azione stessa, sia per la possibilità di integrare il piano, sia perché esso riguarda i rapporti con i creditori.
Ciò premesso, ci pare di capire che al professionista vengano imputate le conseguenze di errori nello svolgimento del suo incarico prima dell'accesso alla procedura concordataria, conseguenze che avrebbero potuto essere escluse o quantomeno limitate se in corso di procedura si fosse aderito a "strumenti riparativi disposti legislativamente" (condoni, rottamazioni o simili).Se è corretta questa ricostruzione, due ci pare siano i punti da chiarire e sui quali ci viene chiesto un parere:- se l'adesione o meno a tali strumenti riparativi rilevi ai fini del risarcimento del danno richiesta / da richiedere al professionista- se effettivamente l'adesione a tali strumenti riparativi fosse preclusa dall'obbligo di non violare la par condicio creditorum.Il primo punto esula non solo e non tanto dall'ambito di questo Forum, ma soprattutto dalle nostre competenze, essendo terreno di competenza dei legali esperti nelle azioni di risarcimento danno; la nostra opinione sul punto è che il generale principio di buona fede imponesse di cercare comunque di limitare il danno (ancorché causato da terzi), o quantomeno di informare il terzo della possibilità di limitare il danno da lui causato, coinvolgendolo nella decisione, attuazione e sostenimento dei costi dell'accesso alle possibilità offerte dalla legge; ma, ripetiamo, è una nostra mera opinione in una questione non di nostra competenza.Relativamente al secondo punto non comprendiamo come (al di là della esperibile o meno azione di responsabilità) l'adesione a uno strumento legislativo da cui derivi la diminuzione di un debito (per imposte, interessi, sanzioni o qualsiasi altra ragione) possa alterare la par condicio; o meglio: certo che altera le prospettive di soddisfazione dei creditori ma:- per il soggetto direttamente interessato dallo strumento (riterremmo AdE o AdER), ciò deriva da una facoltà concessa dalla legge ai debitori sia in bonis che in procedura, nulla esso può quindi lamentare- per gli altri, significa semplicemente un aumento delle risorse per loro disponibili, con un effetto quindi indubbiamente positivo.Ci pare infine opportuna un'ultima annotazione: ciò ovviamente vale se gli strumenti riparativi avrebbero effettivamente portato un beneficio alla procedura e quindi alla massa dei creditori.Se così non fosse, p.es. perché il costo professionale di tale adesione sarebbe stato superiore al beneficio, o (caso più probabile) se l'adesione avrebbe comportato il pagamento di debiti chirografari in misura superiore alla riduzione di debiti privilegiati, allora il discorso cambia radicalmente, ma ciò non deriva dal fatto che l'adesione avrebbe comportato una lesione alla par condicio, bensì semplicemente dal fatto che l'adesione non sarebbe stata conveniente per la procedura, e quindi opportuna.
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