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Notifica progetto di stato passivo ai creditori.

  • Alessandra Quaglietta

    TRANI (BT)
    19/02/2026 12:12

    Notifica progetto di stato passivo ai creditori.

    Domanda: nella liquidazione controllata, la notifica del progetto di stato passivo ai creditori deve essere corredata di tutte le domande di insinuazione con relativa documentazione comprovante il credito?
    Inviare tutta la documentazione, secondo la mia logica, consentirebbe ai creditori di poter formulare osservazioni non solo sul proprio credito, ma anche sui crediti altrui.
    Attendo Vostre.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/02/2026 10:15

      RE: Notifica progetto di stato passivo ai creditori.

      L'osservazione in effetti ha una sua logica e svela probabilmente un vulnus normativo.
      Lo si comprende ove si analizza il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale.
      Qui infatti l'art. 202 comma 2 prevede che "Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori …".
      Come si vede, nella liquidazione controllata lo stato passivo, e le domande dei creditori, sono depositate nel fascicolo telematico, e quindi sono a disposizione dei creditori medesimi.
      Ciò non accade nella liquidazione controllata.
      Qui il procedimento di formazione dello stato passivo parte dalla previsione di cui all'art. 270, comma 2 let. d), a mente della quale il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo", termine che decorre dalla comunicazione dalla sentenza, comunicazione alla quale provvede il liquidatore a norma dell'art 272 comma 1 c.c.i.i.
      A questo punto, l'art 273 comma 1 dispone che, scaduto il termine (non superiore a 60 giorni) assegnato ai creditori per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, il liquidatore predispone lo stato passivo e lo trasmette agli interessati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda (a questo proposito l'art. 270 prevede che per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo si applica l'art. 201, il quale al comma 3 let. e) a sua volta dispone che nella domanda di insinuazione al passivo va indicato l'indirizzo PEC al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni), i quali nei 15 giorni successivi possono presentare osservazioni, dopo di che, nei 15 giorni successivi, il liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, adempimento con il quale lo stato passivo diviene esecutivo.
      Come si vede, nella liquidazione controllata, a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale, i creditori non hanno a disposizione le domande degli altri creditori, che restano nella esclusiva disponibilità del liquidatore, il quale deve trasmettere solo lo stato passivo.
      Occorre dunque interpretare questa norma in modo da consentire la instaurazione del contraddittorio, il che può avvenire solo se si ammette che unitamente allo stato passivo il liquidatore trasmetta anche le domande dei creditori, con i relativi allegati.