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Concordato preventivo - conflitto di interesse e diritto di voto

  • Antonio Colazzo

    Lequile (LE)
    09/10/2025 10:18

    Concordato preventivo - conflitto di interesse e diritto di voto

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi un quesito che potrebbe essere assai frequente. Purtroppo, però, non ho trovato nulla su dottrina e giurisprudenza.
    La banca iscrive ipoteca giudiziale sui beni della società. Nei 90 giorni successivi la società deposita proposta di concordato con riserva e il tribunale correttamente dichiara inefficace l'ipoteca iscritta dall'istituto di credito.
    No risulta pendente istanza per l'apertura della L.G.
    In sede di stesura del piano mi è venuto un dubbio (a mio avviso) legittimo.
    Come la banca potrebbe mai votare favorevolmente la mia proposta che considera il suo credito chirografario?
    Mi sembra evidente che la banca abbia un proprio interesse personale affinché il concordato abortisca e si consolidi la garanzia.
    Ricorrono secondo voi i presupposti per escludere dal voto la banca per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 109, comma 6, CCII, atteso che l'interesse perseguito dal creditore non attiene alla valutazione della convenienza del piano, bensì alla tutela di una pretesa ipotecaria dichiarata inefficace ex art. 166 CCII?
    Grazie del vostro prezioso suporto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2025 12:40

      RE: Concordato preventivo - conflitto di interesse e diritto di voto


      Premesso che nel caso l'inefficacia dell'ipoteca è stata dichiarata in applicazione dell'art. 46, comma 5 CCII, il creditore in questione è stato degradato al rango di chirografario e, come tale, ha diritto a partecipare al voto. Legittima è pertanto la domanda se costui possa partecipare al voto o debba essere escluso dal voto e dal computo delle maggioranze per trovarsi in conflitto di interessi.
      La risposta non è agevole in quanto quella rappresentata è una situazione al limite in cui ogni soluzione presenta aspetti positivi e negativi.
      Le Sezioni Unite della S. Corte (Cass. sez, un. 28 giugno 2018, n. 17186), seppur con riferimento al concordato fallimentare, hanno condivisibilmente osservato che l'eteronomia nei confronti della minoranza, insita nella regola di prevalenza della maggioranza, in tanto è applicabile all'approvazione del concordato, così come alle assemblee societarie, in quanto sia giustificata dalla necessità di realizzare un interesse comune a tutti i partecipanti; sicché il principio (di autonomia) è messo in crisi tutte le volte in cui la scelta della maggioranza sia inquinata in maniera decisiva dalla presenza, in capo a taluni dei suoi componenti, di un conflitto di interessi, il quale va pertanto neutralizzato, o sterilizzato; e, dopo aver dimostrato l'inesattezza dell'assioma che l'interesse comune richiede che vi sia un soggetto giuridico collettivo che sia titolare dello stesso , spiegano che "perché sia configurabile un conflitto d'interessi di un soggetto, in quanto parte di una collettività è invero sufficiente il contrasto di un suo interesse individuale con l'interesse comune all'intera collettività, mentre non è necessario che quest'ultima costituisca un distinto soggetto o centro d'imputazione di situazioni giuridiche", così come accade anche nelle società con personalità giuridica, ove l'interesse sociale rispetto al quale può porsi in conflitto l'interesse personale del socio "non è più da tempo considerato l'interesse della impresa in sé o l'interesse proprio della società come persona giuridica, secondo le note versioni dell'istituzionalismo, ma è quali-ficato nient'altro che l'interesse comune dei soci"; allo stesso modo "l'interesse collettivo della massa dei creditori va identificato nell'interesse comune dei creditori in quanto am-messi a partecipare al concorso, senza la necessità di andare alla ricerca di un ente cui imputare il detto interesse", di tal che un interesse personale è configurabile quando il creditore sia portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse ad un vantaggio particolare da conseguirsi mediante il concordato, non condiviso dagli altri creditori e fondato non già sulla partecipazione al concorso, quanto su una situazione esterna del creditore. Da qui la conclusione che "è escluso dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze il creditore che abbia presentato la proposta di concordato".
      Alla luce di queste considerazioni, reiterate in seguito, si potrebbe sostenere che il creditore in questione avrebbe un proprio interesse a boicottare il concordato per recuperare l'ipoteca, per cui nella votazione farebbe prevalere questo interesse personale, estraneo alla valutazione della bontà della proposta e del piano, in conflitto con gli altri creditori: Si potrebbe, tuttavia, anche sostenere che l'interesse che spinge il creditore in questione ad esprimere il voto è frutto di una valutazione economica, comune a tutti i creeitori, che valutano se una proposta è per loro soddisfacente o meno ed esprimo un voto in conseguenza; più in particolare si potrebbe dire che non sussite un interesse a boicottare il concordato per ricuperare l'ipoteca perché, sebbene al momento non vi siano istanze di apertura di liquidazione giudiziale, è molto probabile che si arrivi, ove il concordato non venga approvato, alla liquidazione giudiziale, nella quale l'ipoteca iscritta meno di tre mesi prima della presentazione della domanda di concordato con riserva sarebbe sicuramente oggetto di revoca. (cfr. art. 170 comma 2).
      Noi propendiamo per questa seconda soluzione principalmente per questa ultima considerazione che smonta alla base i l'esistenza di un conflitto di interessi.
      Zucchetti SG srl