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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Andrea Greco

    Taranto
    22/10/2024 13:30

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    Buonasera, sto per predisporre il progetto di stato passivo di una liquidazione controllata aperta su istanza del creditore.
    Sono pervenute, allo stato, solo domande di ammissione dei crediti.
    Il creditore ipotecario (da una concessione di mutuo fondiario) sull'immobile del debitore (che rilevo da una visura ipocatastale) però non si è insinuato al passivo (pur avendogli notificato la sentenza di apertura della procedura).
    Ai sensi dell'art. 273 CCII progetto di stato passivo deve comprendere un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore.
    Sotto quest'ultimo profilo dovrebbero intendersi le sole domande di rivendicazione e restituzione, dunque non dovrei menzionare nel progetto di stato passivo il predetto creditore ipotecario che però non si è insinuato al passivo.
    Grazie per un vostro parere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/10/2024 18:13

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      Premesso che il creditore ipotecario, anche se fondiario, è appunto un creditore che è garantito dall'iscrizione ipotecaria a non un rivendicante di beni appresi all'attivo della procedura, il progetto di stato passivo che forma il liquidatore a norma dell'art. 273 c.c.i.i. deve contenere, ovviamente, i creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo e i terzi che hanno presentato domanda di rivendica o restituzione. Da come è formulata la norma citata e dall'art. 270, comma 2 lett. d), si desume infatti che l'iniziativa per la partecipazione al passivo compete ai creditori. di modo che coloro che rimangono inerti, benchè abbiano ricevuto la notifica della sentenza di apertura della liquidazione controllata, non possono essere inclusi nello stato passivo.
      Quanto alla natura fondiaria del credito, va ricordato che il richiamo dell'art. 150, contenuto nel comma 5 dell'art. 270 come chiarito di recente da Cass. sez. un. 19.8.2024, n. 22214, è riferito anche alla clausola di riserva contenuta nella norma richiamata, per cui comprende anche la salvezza di diverse disposizioni di legge che consentono l'esecuzione individuale, pur in pendenza della liquidazione controllata cui è assoggettato il debitore; di conseguenza i creditori fondiari conservano, anche in caso di liquidazione controllata, la facoltà di cui all'art. 41 TUB, e, di conseguenza l'onere di insinuarsi al passivo.
      Zucchetti SG srl