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effetto esdebitatorio del concordato preventivo ex art. 84 e ss CCI - esdebitazione accordi di ristrutturazione ex art 5...
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)21/07/2024 16:50effetto esdebitatorio del concordato preventivo ex art. 84 e ss CCI - esdebitazione accordi di ristrutturazione ex art 57 e ss CCI
Si chiede se il concordato preventivo omologato presentato da una sas produca effetto esdebitatorio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di una sas, e se lo estenda anche se questi abbiano prestato garanzie fideiussorie verso alcuni creditori della sas; si chiede altresì se l'esdebitazione operi anche nei confronti dei soci accomandanti che abbiano prestato garanzia fideiussoria verso alcuni creditori della sas. Si chiede in ultimo conferma che un garante non socio resti responsabile verso il creditore cui ha prestato gartanzia fideiussoria anche con concordato omologato.
Sempre con riferimento a una sas con soci anche garanti e garanti non soci, si chiede se, in applicazione dell'art. 59 CCI, il socio illimitatamente responsabile venga liberato verso i creditori aderenti ma che continui a rispondere verso i creditori aderenti ma verso cui ha prestato fideiussione; si chiede inoltre se il socio accomandante che abbia prestato fideiussione venga liberato per la fideiussione qualora il creditore garantito da fideiussione sia aderente all'accordo; si chiede in ultimo conferma che i terzi garanti non soci siano liberati se il creditore garantito ha aderito all'accordo.-
Zucchetti SG
Vicenza22/07/2024 15:19RE: effetto esdebitatorio del concordato preventivo ex art. 84 e ss CCI - esdebitazione accordi di ristrutturazione ex art 57 e ss CCI
Partiamo dal concetto che il concordato di una società di persone non coinvolge i soci illimitatamente responsabili, nel senso che, a differenza di quanto previsto dall'art. 256 CCII per la liquidazione giudiziale che si ripercuote sui soci, l'ammissione al concordato della società non determina l'automatico assoggettamento alla procedura anche dei soci.
In questa ottica va letto il secondo comma dell'art. 117 (che riprende l'art. 184 l. fall.), per il quale, sebbene i soci non siano coinvolti nel concordato della società, gli effetti di questo si estendono anche ai soci; ossia il pagamento parziale dei creditori sociali effettuato nel concordato ha effetto esdebitatorio per la società ed anche per i soci, i quali, quindi, dopo l'adempimento del concordato, non possono essere più chiamati a rispondere dei debiti residui della società (nel mentre, ovviamente restano i debiti personali), salvo patto contrario, diretto a mantenere ferma la responsabilità solidale dei soci per la quota non soddisfatta nel concordato sociale.
Ovviamente questa regola vale per i soci illimitatamente responsabili e, quindi, nelle sas, soltanto per i soci accomandatari e non per gli accomandanti, i quali non rispondono delle obbligazioni sociali, a meno che non abbiano prestato fideiussione; di modo che i soci accomandanti che hanno dato fideiussione si trovano nella stessa posizione dei terzi che abbiano fornito una tale garanzia, per i quali, il primo comma dell'art.117, premesso che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, precisa, "tuttavia essi, ossia i creditori, conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso". E' chiaro, pertanto che gli accomandanti fideiussori, così come i terzi i terzi fideiussori, non sono liberati dall'omologa del concordato per i debiti sociali da loro garantiti.
A questo punto, ritornando ai soci illimitatamente responsabili, e quindi nel caso all'accomandatario nei cui confronti, come detto, il concordato omologato ha effetti liberatori, si pone il problema di cosa accade se il socio illimitatamente responsabile sia anche fideiussore, in quanto in tal caso bisogna stabilire se prevale la posizione del socio o del fideiussore.
Le Sez. Unite, con la sentenza 24/08/1989, n. 3749, hanno optato per la prima soluzione, affermando che "Ai sensi del comma 2 dell'art. 184 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il concordato preventivo della società di persone - salvo patto contrario che va inserito, a pena di nullità, nella proposta - ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ancorché questi abbiano prestato fideiussione a favore di taluni dei creditori per le obbligazioni sociali, in quanto il comma 1 dell'articolo citato, nello stabilire che i creditori anteriori al decreto di apertura del concordato conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso, si riferisce ai terzi garanti o coobbligati che non siano soci".
Questa soluzione è stata poi seguita dalla giurisprudenza successiva, anche se va ricordata, sembra in senso contrario, Cass. 12/12/2007, n. 26012, per la quale l'autonomia patrimoniale delle società di persone e la conseguente distinzione delle rispettive sfere giuridiche tra società e soci "escludono qualsiasi alterazione dello schema legale delle società di persone, consentendo alle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, di aggiungere alla responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni sociali un titolo diverso, in forza del quale al creditore è consentito, tra l'altro, di agire in sede esecutiva senza che il fideiussore possa avvalersi, in quanto tale, del beneficio di escussione.In sostanza la fideiussione, secondo questa lettura, rappresenterebbe il patto contrario che giustificherebbe la non estensione dell'efficacia liberatoria dell'omologa del concordato sociale, ma , s nostro avviso si tratta di una interpretazione non del tutto convincente, per cui opteremmo per quella costante della giurisprudenza risalente alla citata decisione delle sezioni unite.
Zucchetti Sg Srl
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)22/07/2024 15:52RE: RE: effetto esdebitatorio del concordato preventivo ex art. 84 e ss CCI - esdebitazione accordi di ristrutturazione ex art 57 e ss CCI
Ringrazio dell'intervento esaustivo;
con riferimento agli accordi di ristrutturazione ex art 57 cci, qualora presentato sempre da una sas con soci anche garanti e garanti non soci, si chiede se, in applicazione dell'art. 59 CCI, il socio illimitatamente responsabile venga liberato verso i creditori aderenti ma che continui a rispondere verso i creditori aderenti ma verso cui ha prestato fideiussione; si chiede inoltre se il socio accomandante che abbia prestato fideiussione venga liberato per la fideiussione qualora il creditore garantito da fideiussione sia aderente all'accordo; si chiede in ultimo conferma che i terzi garanti non soci siano liberati se il creditore garantito ha aderito all'accordo.-
Zucchetti SG
Vicenza23/07/2024 14:57RE: RE: RE: effetto esdebitatorio del concordato preventivo ex art. 84 e ss CCI - esdebitazione accordi di ristrutturazione ex art 57 e ss CCI
Le domande la lei formulate trovano tutte risposte nell'art. 59 CCII.
Il primo comma di questa norma, infatti, prende in considerazione i creditori che hanno aderito all'accordo di ristrutturazione, specificando nei loro confronti trova applicazione l'art. 1239 c.c., il cui primo comma stabilisce, a sua volta, che "La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori"; il che significa che i creditori che aderiscono all'accordo accettando una riduzione del credito non possono più rivolgersi ai fideiussori per far valere la garanzia.
Il comma 2 dell'art. 59 regola la posizione dei creditori non aderenti. Questi, in linea generale dovrebbero essere pagati per intero e mantenere la fideiussione, ma la legge prevede anche accordi con efficacia estesa, ossia accordi che vincolano anche i creditori non aderenti. A questi si riferisce il secondo comma dell'art. 59 disponendo che costoro, pur essendo vincolati all'accordo da essi non sottoscritto, "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso".
Infine il terzo comma dell'art. 59 prende in esame la posizione dei soci illimitatamente responsabili (e, quindi, nel suo caso, del socio accomandatario) i quali, salvo patto contrario, sono liberati dalle obbligazioni sociali, a meno che non abbiano prestato fideiussione, nel qual caso "continuano a rispondere per tale diverso titolo salvo che non sia diversamente previsto". Il problema non si pone per i soci limitatamente responsabili (come nel suo caso l'accomandante) in quanto costoro non rispondono dei debiti sociali, salvo che non abbiano prestato fideiussione, che ovviamente permane, sempre nei confronti dei creditori non aderenti giacchè per quelli aderenti si applica, come detto l'art. 1239 c.c. in forza del primo comma dell'art. 59.
Zucchetti SG Srl
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