Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Concordato Preventivo in Continuità indiretta - Cessione beni immobili non rientranti nel perimetro dell'azienda

  • Michele Grisoni

    APPIANO GENTILE (CO)
    31/08/2024 11:21

    Concordato Preventivo in Continuità indiretta - Cessione beni immobili non rientranti nel perimetro dell'azienda

    Buongiorno a tutti. Chiedo cortesemente se la cessione dei un fabbricato, non rientrante nel perimetro della cessione d''azienda prevista nel piano (per la quale c'è offerta irrevocabile), debba essere effettuata con procedura competitiva (non c'è offerta per l'immobile) tenendo conto delle decurtazioni tipiche delle vendite forzose (riduzione per assenza garanzia vizi e riduzioni tipiche d'asta giudiziaria previste nei successivi esperimenti) oppure tale cessione immobiliare, pur essendo in esito a procedura competitiva goda delle garanzie sui vizi proprie delle cessioni "in bonis".
    Il piano prevede cessione con procedura competitiva invocando l'"art 114. co 4 in quanto compatibile", al contempo indica che non è necessaria la nomina del liquidatore e non ne prevede il relativo costo.
    A parere dello scrivente sarebbe applicabile l'art 84 co 8 CCII con nomina del liquidatore (per tutte le cessioni correlate alla procedura concordataria indiretta, di fatto è un concordato c.d. misto). Inoltre ad avviso dello scrivente sarebbero anche applicabili tutte le norme inerenti le vendite forzose, quindi anche l'assenza di garanzie sui vizi).
    La relazione illustrativa al CCII in commento all'art. 114 riporta la seguente indicazione "Dunque, la norma chiarisce definitivamente che, nel concordato in continuità aziendale che preveda la liquidazione dei beni non funzionali alla
    prosecuzione dell'attività, la liquidazione avviene a cura del debitore, il cui unico obbligo è quello di assicurare ai creditori le utilità promesse e sulle quali essi hanno espresso la loro adesione"". Tuttavia nella norma detta previsione non compare.
    In IUS Concordato preventivo in continuità (CCII) a firma Sergio Sisia del 03 Giugno 2024
    si legge "Il comma 8 dell'art. 84 c.c.i.i., riguardando l'ipotesi in cui il piano preveda la liquidazione
    del patrimonio ovvero la cessione dell'azienda, è astrattamente applicabile sia al concordato liquidatorio, sia a quello con continuità indiretta, sul presupposto comune che l'offerente non sia già individuato. Indubbiamente, nella sua fase liquidatoria, nel c.p.c.a. si applica sia la disciplina della continuità sia quella della liquidazione, in quanto alla cessione dell'azienda si applica la disciplina della liquidazione dell'attivo, con la nomina del liquidatore e le vendite
    competitive. In sostanza, le funzioni del liquidatore nominato per la cessione dell'azienda nel c.p.c.a. sono simili a quelle dallo stesso svolte nel concordato con la cessione dei beni ex art. 114 c.c.i.i., seppure limitate alla sola azienda, per cui il liquidatore subentra al debitore nei soli poteri di gestione dei beni aziendali ceduti, al solo scopo di procedere alla loro liquidazione."
    L'attestatore ritiene non applicabile l'art 2922 cc, il piano come detto non prevede la nomina del liquidatore invocando l'art 114 co 4 come detto.
    Per il sottoscritto si applicherebbe l'art 84 co 8 con nomina liquidatore e validità del disposto di cui all'art. 2922.
    Ringrazio sommamente chi vorrà rispondere.
    Con i migliori saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/09/2024 12:46

      RE: Concordato Preventivo in Continuità indiretta - Cessione beni immobili non rientranti nel perimetro dell'azienda

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione. A nostro avviso è l'art. 114 che contempla tutte le ipotesi di liquidazione dei beni sia quando il concordato consiste nella cessione dei beni sia quando si tratti di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa che rimane nella conduzione del debitore (continuità diretta) o viene ceduta a terzi (continuità indiretta). Questa interpretazione è suffragata dal contenuto della norma, che tratta della cessione dei beni nel concordato senza distinguere tra i vari tipi di concordato, nel mentre i commi 8 e 9 dell'art. 84 prendono in considerazione la cessione dell'intero patrimonio o dell'azienda o rami della stessa nel caso in cui l'acquirente non sia individuato (comma 8) o sia già individuato (comma 9).
      Da questa impostazione ne deriva di conseguenza quanto diceva la Relazione illustrativa in commento all'art. 114 e cioè che "la norma chiarisce definitivamente che, nel concordato in continuità aziendale che preveda la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività, la liquidazione avviene a cura del debitore, il cui unico obbligo è quello di assicurare ai creditori le utilità promesse e sulle quali essi hanno espresso la loro adesione", con chiaro riferimento alle vendite precedenti l'omologazione- quando il patrimonio del debitore è ancora nella disponibilità del debitore dato che il concordato attua uno spossessamento attenuato e soltanto con la sentenza di omologa viene nominato un liquidatore, al quale passa la disponibilità dei beni,.
      Anche la vendita eseguita dal debitore, in quanto soggetta alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale e alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (comma 4, art. 114), è una vendita chiaramente coattiva, con conseguente applicazione della normativa civilistica su tale tipo di vendita.
      Zucchetti SG Srl