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liquidazione controllata del patrimonio - rimborso Irpef

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    25/11/2025 15:06

    liquidazione controllata del patrimonio - rimborso Irpef

    Buongiorno, in una liquidazione controllata del patrimonio il G.D. ha stabilito la somma che il debitore può trattenere per le spese. a dicembre il debitore riceverà un importo scaturente dal rimborso spese sostenute derivante dalla dichiarazione relativa al periodo ante apertura della l.c. e in parte post.
    mi chiedo se tali somme devono essere versate a favore della procedura o possono essere lasciate al debitore.
    grazie
    cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/11/2025 12:37

      RE: liquidazione controllata del patrimonio - rimborso Irpef

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava dall'analisi del combinato disposto dell'art. 270 comma 5 e dell'art. 142, comma 2, c.c.i.i. La prima norma, infatti, dispone che alla liquidazione controllata si applica, tra gli altri, l'art. 124 c.c.i.i., il quale a sua volta dispone, al secondo comma, che "Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Dalla lettura di questa disposizione si ricava, agevolmente, che il legislatore parla genericamente di beni sopravvenuti, senza alcuna distinzione, con la conseguenza che per tali devono intendersi anche le liquidità.
      Ciò posto, e venendo alla domanda formulata, siamo dell'avviso per cui anche il rimborso indicato debba essere acquisito all'attivo. Ricaviamo questo convincimento in primo luogo dalla generale locuzione, della quale abbiamo detto, contenuta nel citato art. 142. In secondo luogo osserviamo che se il giudice delegato ha già individuato la somma della quale il debitore può disporre per far fronte alle sue esigenze di vita, riconoscergli questa ulteriore disponibilità si risolverebbe nella attribuzione, a scapito dei creditori, di disponibilità superiori a quelle indicate come necessarie, con diminuzione dell'attivo disponibile.