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ESPRESSIONE VOTO CREDITORE IPOTECARIO IN C.P. LIQUIDATORIO CON CLASSI

  • Alessandro Bruno Barbalace

    Monza (MB)
    02/12/2024 12:18

    ESPRESSIONE VOTO CREDITORE IPOTECARIO IN C.P. LIQUIDATORIO CON CLASSI

    Buongiorno, qualora il piano concordatario preveda più scenari, nell'ultimo dei quali l'attivo non consente di pagare integralmente il creditore ipotecario che pertanto viene degradato al chirografo, si chiede se lo stesso debba esprimere il proprio voto al pari degli altri creditori legittimati al voto (chirografari).
    Infatti, la proposta prevede il pagamento al 100% di tutti i crediti privilegiati, e solo in uno scenario deleterio l'attivo potrebbe essere falcidiato al punto da rendere necessaria la degradazione al chirografo dell'ipotecario, al quale verrebbe in tal caso attribuita apposita classe per esso solo.
    Si è dell'opinione che lo stesso non debba votare la proposta concordataria, la quale sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato consente il pagamento di tutto il privilegio (oltre che delle spese prededucibili), ma si chiede come si debba lo stesso comportare nel nuovo c.p. ex CCII nel caso, una volta omologato il concordato e realizzato l'attivo, si ricadesse nell'ultimo denegato scenario che prevede la falcidia del suo credito.
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2024 20:55

      RE: ESPRESSIONE VOTO CREDITORE IPOTECARIO IN C.P. LIQUIDATORIO CON CLASSI


      Partiamo dal dato, di non poca rilevanza evidenziato nell'intestazione che si sta parlando di un concordato liquidatorio, per cui ai fini del voto e delle maggioranze trova applicazione il comma 1 dell'art. 109, che richiama grosso modo l'art. 177 l. fall., nel mentre se si trattasse di concordato in continuità regolato da nuovo codice le soluzioni potrebbero essere completamente diverse.
      Orbene, nella proposta e nel piano allegato deve essere precisata la quota di soddisfazione che viene attribuita al creditore ipotecario che, se non comprende l'integrale pagamento al 100%, deve essere accompagnata dalla stima del professionista indipendente di cui all'art. 84, comma 5, c.c.i.i. o 160, comma 2 l. fall. , qualora si applichi questa. E' questa stima che è determinante ai fini del voto giacchè la parte del credito ipotecario non capiente sul bene gravato secondo la stima del detto professionista passa al chirografo e il creditore ipotecario per questa parte soltanto esprime il voto.; di conseguenza se manca la stima vuol dire che il debitore si impegna a soddisfare il creditore ipotecario per intero e, quindi quel creditore non vota.
      Il fatto poi che questo creditore in sede di esecuzione del concordato possa ricevere meno di quanto preventivato non incide più sul voto, ma riguarda appunto l'esecuzione ed eventualmente potrebbe essere causa di risoluzione del concordato; né questa situazione cambia per il fatto che l'eventualità di non poter mantenere la quota promessa sia prospettata fin dall'inizio in quanto situazione endemica in un concordato liquidatorio.
      Zucchetti SG srl
    • Alessandro Bruno Barbalace

      Monza (MB)
      03/12/2024 09:09

      RE: ESPRESSIONE VOTO CREDITORE IPOTECARIO IN C.P. LIQUIDATORIO CON CLASSI

      Buongiorno, ringrazio del pronto riscontro, sul quale concordo.
      In verità, la mia domanda era leggermente diversa, mi spiego: qualora il piano sia strutturato su più scenari, in uno dei quali potrebbe non pagarsi interamente il priv. ipotecario, ai fini dell'espressione del voto il creditore deve attenersi alla proposta concordataria (pagamento integrale di tutti i creditori) o, poichè in uno scenario denegato potrebbe darsi il caso che non si paghi tutto il passivo, esprimere il voto per la quota del suo credito che - solo in quello scenario - potrebbe restare scoperta?
      A mio parere, non deve votare in quanto il suo credito è privilegiato e la proposta prevede il pagamento integrale di tutti i crediti. Se votasse per la quota stimata scoperta in un certo scenario e quello scenario non si verificasse, avrebbe perso il privilegio su quella quota in tutti gli altri scenari, corretto?
      Grazie.
      Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        03/12/2024 19:51

        RE: RE: ESPRESSIONE VOTO CREDITORE IPOTECARIO IN C.P. LIQUIDATORIO CON CLASSI

        Pensavamo di aver già risposto a questa domanda quando abbiamo detto che "… di conseguenza se manca la stima vuol dire che il debitore si impegna a soddisfare il creditore ipotecario per intero e, quindi quel creditore non vota. Il fatto poi che questo creditore in sede di esecuzione del concordato possa ricevere meno di quanto preventivato non incide più sul voto, ma riguarda appunto l'esecuzione ed eventualmente potrebbe essere causa di risoluzione del concordato; né questa situazione cambia per il fatto che l'eventualità di non poter mantenere la quota promessa sia prospettata fin dall'inizio in quanto situazione endemica in un concordato liquidatorio".
        Il fatto è che non si può proporre un piano con una molteplicità di scenari contestuali; se si prospetta il pagamento integrale dei creditori ipotecari, tanto che non si ricorre alla stima, la possibilità di una liquidazione meno favorevole non può costituire oggetto di altra proposta alternativa alla prima, giacchè i creditori devono sapere su quale proposta e piano sono chiamati a votare.
        Si potrebbe invece pensare ad una proposta principale che contiene il pagamento integrale dei creditori prelatizi, e alla raffigurazione di un evento che possa far diminuire il valore del bene ipotecato da liquidare, perché in tal caso l'eventuale differenza di valore sarebbe prospettata solo come una futura eventualità, ma i creditori sono chiamati a votare sulla proposta che prevede il pagamento integrale dell'ipotecario, il quale, per questo motivo, non può esprimere il voto. Ovviamente in sede di procedura sarà fatta la stima del bene e si valuterà il valore e se il debitore ha indicato valori irreali per escludere l'ipotecario dal voto, si potrebbe anche pervenire alla revoca del concordato ai sensi dell'art. 106.
        Zucchetti SG srl