Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Liquidazione coatta amministrativa. Formazione dello stato passivo.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    20/02/2026 09:14

    Liquidazione coatta amministrativa. Formazione dello stato passivo.

    Nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, il cui stato di insolvenza è stato dichiarato anteriormente all'apertura della procedura, l'art. 308, comma 1 CCII prevede che, entro un mese dalla nomina, il Commissario liquidatore debba comunicare ai creditori le somme risultanti a loro credito sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa.

    Nel caso di specie, le scritture contabili e i documenti dell'impresa non sono stati consegnati. Tuttavia, dall'esame del fascicolo relativo al procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza risultano decreti ingiuntivi esecutivi relativi a crediti di lavoro, allegati al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

    Si chiede se tali decreti ingiuntivi possano essere utilizzati quale base documentale ai fini della comunicazione prevista dall'art. 308, comma 1, CCII in assenza delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa, ovvero se, in mancanza di tale documentazione, sia preferibile non procedere ad alcuna comunicazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2026 13:26

      RE: Liquidazione coatta amministrativa. Formazione dello stato passivo.

      L'avviso ai creditori per la verifica, previsto dall'art. 308 CCII (che riprende l'art. 207 l. fall.), costituisce un atto dovuto a carico del commissario liquidatore, destinato ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essi siano informati della pendenza della procedura e possano fare valere i propri diritti in concorso; "pertanto, con tale avviso, il commissario non esprime alcun giudizio preventivo sull'eventuale futura ammissione al passivo, né compie una ricognizione del credito" (in tal senso Cass. 8/07/2024, n. 18522; Cass. 18/11/2011, n. 24316 con riferimento alla noma fallimentare applicabile alla amministrazione straordinaria).
      Alla luce di tanto, riteniamo che i dati per la comunicazione di cui all'art. 308 CCII possano essere desunti, oltre che dalle scritture contabili e dai documenti dell'azienda, da qualsiasi altra fonte idonea ad individuare l'eventuale credito del destinatario.
      Zucchetti SG srl