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azione responsabilità nella liquidazione controllata.

  • Mario Tappino

    genova
    06/10/2025 10:15

    azione responsabilità nella liquidazione controllata.

    Buongiorno
    sapreste indicarmi quale è attualmente l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza sull'esperibilità dell'azione di responsabilità da parte del liquidatore nella liquidazione controllata?
    Grazie
    MT
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2025 19:08

      RE: azione responsabilità nella liquidazione controllata.

      Non ci risulta giurisprudenza in questa materia che effettivamente si presta a qualche dubbio interpretativo dato che l'art. 274 CCII- che indica le azioni che il liquidatore della liquidazione controllata è legittimato a esercitare o continuare- non cita l'azione, anzi le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Si può tuttavia pervenir ad ammettere tali azioni in quanto la disponibilità del patrimonio del debitore passa al liquidatore e come è stata concessa la possibilità al curatore di esercitare le azioni del codice civile di responsabilità dell'amministratore, così possono essere estesa al liquidatore della liquidazione controllata, l'esercizio delle stesse azioni previste dal codice civile e non strettamente collegate all'accertamento dello stato di insolvenza (In tal senso, M.. Pericciuoli, Dall'azione di responsabilità alla liquidazione controllata: una tattica processuale con risvolti critici in tema di prededuzione e crediti solidali tra procedure, in diritttodellacrisi.it
      9 Settembre 2024). Çìobiezione è il siòenzio sul punto, che il legislatore in altre occasioni non ha tenuto (cfr. art. 115 che, nel descrivere le azioni espletabili dal liquidatore del concordato preventivo con cessione di beni nella fase della esecuzione prevede espressamente che "Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali"). Con uno sforzo interpretativo estensivo dell'art. 274, tuttavia si può ritenere che sia giustificata la legittimazione del liquidatore , facendo rientrare nel concetto azione diretta al recupero dei crediti anche quella di responsabilità nei confronti degli amministratori, altrimenti si lascerebbe ai creditori la libertà di aggredire gli amministratori invece che convogliare nella massa e nell'interesse di tutti il recupero di attivo; ma solo la giurisprudenza futura ci indicherà la strada sicura da seguire.
      Zucchetti SG srl