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procedura vendita beni mobili nella liquidazione coatta amministrativa

  • Caterina Cavalcante

    trieste
    06/03/2023 16:46

    procedura vendita beni mobili nella liquidazione coatta amministrativa

    Dovendo procedere alla vendita di beni mobili di proprietà di una cooperativa ora in scioglimento per atto dell'autorità (procedura alla quale vanno applicate le norme della liquidazione coatta amministrativa) deliberata nel dicembre 2022, si chiede se sia possibile non procedere con l'asta telematica, stante che nel nuovo C.C.I.I. non sembrano essere richiamati, per le l.c.a., gli artt. 214 e segg.
    Per quanto concerne la pubblicità – non essendo prevista sul p.v.p. la possibilità per i commissari liquidatori di inserire annunci per la vendita di beni mobili di proprietà della l.c.a. – si chiede se sia corretto pubblicare l'annuncio su un sito commerciale autorizzato o, nella negativa, quale sia la procedura corretta da seguire.
    Grazie
    Caterina Cavalcante
    • Zucchetti SG

      10/03/2023 09:29

      RE: procedura vendita beni mobili nella liquidazione coatta amministrativa

      La liquidazione dell'attivo nella liquidazione coatta amministrativa è disciplinata dall'art. 311 cci, il quale corrisponde integralmente all'art. 210 della legge fallimentare.
      In base a questa norma alla liquidazione è preposto il commissario liquidatore che, salve le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme.
      Ai sensi 302 cci (che corrisponde all'art. 199 l.fall.), il commissario liquidatore "è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale" con la conseguenza che il suo operato deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità.
      Inoltre, 302 fa esplicito rinvio all' art. 136 (corrispondente all'art. 38, comma 1 l.f.), per cui il liquidatore deve adempiere al proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
      Questa riconosciuta autonomia del liquidatore induce per lo più a ritenere che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l'art. 104 ter l.fall. (oggi art. 213 cci), che prevede l'obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
      Allo stesso modo, non è obbligatoria l'osservanza dell'art. 107 l. fall., oggi art, 216 cci.
      Nell'esercizio di questi poteri, inoltre, egli svolge, secondo alcuni attività di natura amministrativa e dunque la vendita compiuta in sede di lca non ha natura di vendita giudiziale, ed è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, (tanto è vero che, ad esempio, la Corte Costituzionale con la sentenza 5 febbraio 2020, n. 12 ha escluso che queste procedure soggiacciano alla così della "legge Pinto) mentre spetta al giudice ordinario la trattazione delle controversie relative, ad esempio, al procedimento di vendita (T.A.R. del Lazio, Sez. II bis, 22 marzo 2018).
      Traendo le fila del discorso sin qui compiuto, possiamo ritenere che il mancato rinvio all'art. 216 esclude l'obbligatorietà della vendita telematica e la pubblicazione sul PVP. Certamente, trattandosi pur sempre di una vendita concorsuale, ci pare necessario che siano comunque assicurate adeguate forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.