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Ordine cronologico delle attività per chiudere il CPLO ex CCII

  • Andrea Panattoni

    Lucca
    24/11/2025 20:40

    Ordine cronologico delle attività per chiudere il CPLO ex CCII

    Spettabile Fallco,
    scrivo in qualità di Liquidatore Giudiziale di una società in concordato preventivo liquidatorio omologato ex CCII, la cui attività liquidatoria può considerarsi conclusa.

    La sentenza di omologa prevede, tra l'altro, che: «entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore Giudiziale renderà il conto della gestione» senza tuttavia ulteriori specificazioni sulle modalità operative.

    Sto cercando di coordinare tale previsione con quanto disposto dagli artt. 114, 118 e 231 CCII, ma riscontro alcune difficoltà interpretative.

    Per questo motivo desidererei un Vostro parere sull'ordine in cui ritenete debbano essere svolti i seguenti adempimenti e, per ciascuno, un breve approfondimento:

    - Conto della gestione: a chi ritenete debba essere formalmente reso/presentato il conto della gestione previsto dalla sentenza di omologa?

    - Rendiconto del Liquidatore (art. 231 CCII, richiamato dall'art. 114, comma 2 CCII): deve essere presentato dal Liquidatore direttamente al Giudice Delegato oppure al Commissario Giudiziale, che poi provvede al deposito?
    Nell'ipotesi di presentazione al Giudice Delegato, ritenete che debba essere fissata un'udienza e che il rendiconto debba essere approvato con decreto, analogamente a quanto avviene nella liquidazione giudiziale?

    - Liquidazione dei compensi del Liquidatore Giudiziale e del Commissario Giudiziale: in quale momento ritenete possano essere richiesti i rispettivi compensi?
    Dopo l'approvazione del rendiconto ma prima del riparto finale, oppure in un diverso momento?

    - Relazione del Liquidatore Giudiziale ex art. 114, comma 6 CCII: deve essere redatta e depositata solo una volta eseguito il riparto finale, oppure già all'atto del completamento della liquidazione?
    Ritenete necessario, a vostro avviso, un espresso provvedimento del Giudice Delegato su tale relazione?

    - Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 118, comma 1 CCII: quando deve essere presentata: una volta eseguito il riparto finale, o in concomitanza con il completamento delle operazioni di liquidazione/approvazione del rendiconto?

    Vi sarei molto grato se poteste fornirmi un orientamento pratico, anche alla luce della vostra esperienza applicativa.

    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/11/2025 13:44

      RE: Ordine cronologico delle attività per chiudere il CPLO ex CCII

      Il richiamo contenuto nell'art. 114, comma 2, CCII all'art. 231 risolve l'intera problematica prospettata con riferimento al conto gestione, nel senso che, in mancanza di diversa disposizione del tribunale, trova applicazione la norma dettata per la liquidazione giudiziale, per cui il liquidatore deve presentare il conto al giudice delegato, questi ordina il deposito del conto e fissa l'udienza, e così via.
      Il compenso va richiesto e liquidato dopo l'approvazione del conto gestione e prima del riparto finale, seguendo la sequenza prevista per la liquidazione giudiziale, ma che trae la sua logica dalla necessità di epurare l'attivo delle spese della procedura prima di fissare qual è l'attivo disponibile da destinare ai creditori.
      La relazione del liquidatore di cui al comma 6 dell'art. 114 è quella finale da presentare una volta "conclusa l'esecuzione del concordato " (e non la solo liquidazione dei beni), ossia dopo il riparto finale, in modo da mettere il commissario a conoscenza dell'intera attività svolta, tant'è che detta relazione deve essere accompagnata anche dal deposito del conto gestione già approvato e da altri documenti. La norma non prevede alcun intervento del giudice delegato, ed infatti detta relazione va presentata al commissario, il quale poi ha ulteriori compiti di comunicazione.
      Le informazioni periodiche sono quelle previste dal comma 5 dell'art. 114.Le relazioni periodiche e quella finale per il commissario sono unificate nel comma 1 dell'art. 118. Anche in questo caso il rapporto riepilogativo finale va depositato dal commissario"conclusa l'esecuzione del concordato".
      Zucchetti SG srl