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CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO OMOLOGATO EX CCII - POTERI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE E CREDITI ERARIALI
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Andrea Panattoni
Lucca19/11/2024 13:37CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO OMOLOGATO EX CCII - POTERI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE E CREDITI ERARIALI
Spettabile Zucchetti SG,
in qualità di Liquidatore Giudiziale di una SRL in Concordato Preventivo Liquidatorio Omologato ex art. 48 CCII, mi accingo ad effettuare un riparto in favore dei creditori privilegiati.
In particolare, devo valutare la posizione dell'Agenzia delle Entrate che, fra le tante richieste, sostiene di vantare anche un credito per imposta di registro (derivante da alcuni decreti ingiuntivi, pignoramenti presso terzi e provvedimenti di assegnazione) chiedendone il privilegio speciale ai sensi dell'art. 2758 comma 1 cc.
Poiché non esistono beni su cui far gravare detto privilegio speciale, lo scrivente valuterebbe di degradare in chirografo tale imposta e riconoscere all'erario il medesimo trattamento previsto nel piano per gli altri creditori privi di privilegio.
Tuttavia, ritengo opportuno fare anche le seguenti considerazioni:
- il piano include l'imposta di registro fra i crediti privilegiati prevedendone l'integrale pagamento;
- non è stata presentata alcuna transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII;
- nella relazione particolareggiata anche il Commissario Giudiziale ha incluso l'imposta di registro fra i crediti privilegiati;
- l'Agenzia delle Entrate non ha partecipato alle votazioni per l'omologa (in ogni caso, stante l'importo limitato di detto credito, non sarebbe stato rilevante per l'esito del voto).
Stante tutto quanto sopra indicato, ritenete che debba:
1) riconoscere il privilegio e pagare integralmente l'imposta di registro oppure
2) degradare in chirografo eccependo l'assenza del bene su cui far gravare il privilegio speciale e pagare con la percentuale prevista per i creditori chirografari?
Resto in attesa di un Vostro autorevole riscontro
Cordiali saluti
Dott. Andrea Panattoni-
Zucchetti SG
Vicenza19/11/2024 16:13RE: CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO OMOLOGATO EX CCII - POTERI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE E CREDITI ERARIALI
La valutazione della natura del credito è affidata in primo luogo al debitore che lo classifica, indi al commissario giudiziale e, qualora sorgani contestazioni ai fini del voto interviene il giudice delegato, tuttavia la verifica finale del credito ai fini del soddisfacimento può essere effettuata dal liquidatore del concordato, il quale, ove rilevi che un credito in precedenza qualificato come privilegiato, sia invece da considerare come chirografo, lo tratta come tale, salvo contestazione giudiziale del creditore.
Questa possibilità è ancor più concreta e fattibile ove, come nel caso, non si contesti in astratto la natura privilegiata o meno del credito, ma, dato per scontato che il credito sia assistito da un privilegio speciale, si constati che non esiste il bene su cui esercitare il privilegio, operazione questa che anche nella liquidazione giudiziale, esclusi i casi in cui già al momento della verifica del passivo emerga chiara la mancanza del bene oggetto del privilegio, va rinviata, secondo la giurisprudenza della S. Corte, al momento del riparto.
In sostanza, concretandosi il privilegio speciale in una garanzia specifica che inerisce ad uno o più beni determinati, il credito che ne è fornito può essere soddisfatto in via privilegiata soltanto con il ricavato di quei beni, sicchè, se questi non esistono, quel credito non può essere pagato in via privilegiata e passa pertanto al chirografo e assimilato nel trattamento agli altri crediti chirografari, senza quelle priorità stabilite dall'art. 88 in caso di transazione fiscale, nel caso, non attuata.
Zucchetti SG Srl
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