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DECRETO INGIUNTIVO CONTRO SOCIETA IN CONCORADATO PIENO IN CONTINUITA' AZIENDALE

  • Ottavia Donati

    Faenza (RA)
    12/06/2025 18:32

    DECRETO INGIUNTIVO CONTRO SOCIETA IN CONCORADATO PIENO IN CONTINUITA' AZIENDALE

    Buon pomeriggio,
    sono creditore nei confronti di una società in concordato pieno in continuità aziendale omologato nel 2022. il mio credito è sorto dopo l'omologa del concordato. vorrei procedere a notificare alla società un decreto ingiuntivo. pensavo di notificare il decreto ingiuntivo alla società in concordato preventivo in persona del rappresentante dell'impresa, ho l'obbligo di notiziare il commissario giudiziale della notifica del decreto ingiuntivo?
    Inoltre qualora ottenessi un decreto ingiuntivo esecutivo come funziona il pignoramento presso terzi nei confronti della banca essendo pendente il concordato?
    Ringraizo e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/06/2025 17:01

      RE: DECRETO INGIUNTIVO CONTRO SOCIETA IN CONCORADATO PIENO IN CONTINUITA' AZIENDALE

      Per rispondere alla domanda occorre muovere dalla previsione di cui all'art. 184 l.f., corrispondente all'attuale art. 117 c.c.i.i. a mente del quale il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda.
      Questo implicitamente significa che i creditori posteriori possono agire.
      Questa logica si ritiene, a monte dell'art. 184, nell'art. 168 lf, il quale prevede che "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore", dal che si evince che il divieto non opera per i crediti posteriori.
      Inoltre, poiché la società ammessa al concordato è una società in bonis, che non perde la sua legittimazione sostanziale e processuale, il decreto ingiuntivo andrà notificato esclusivamente ad essa, non essendo necessario che il creditore coinvolga il commissario giudiziale, con il quale dovrà invece interfacciarsi l'imprenditore (in questi termini cfr. Cass. 1/2/2023, n. 3053,a mente della quale "La notificazione al solo commissario giudiziale della cartella di pagamento, emessa nei confronti della società in concordato preventivo, è nulla, poiché egli non riveste alcuna carica rappresentativa della società, ma non inesistente, attesi i compiti, allo stesso attribuiti, di verifica dell'esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranza e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria, sicché la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione).
      Queste regole valgono anche nella successiva fase di esecuzione, nel senso che il creditore, ottenuto il titolo esecutivo, potrà procedere nei modi che ritiene.