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Esclusione beni da liquidazione controllata

  • Christian Gatti

    Perugia
    10/12/2025 11:58

    Esclusione beni da liquidazione controllata

    Buongiorno,
    un soggetto ha richiesto l'ausilio dell'OCC per una liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII.
    Nella proposta avrebbe intenzione di riservarsi l'utilizzo dell'autovettura, ritenuta fondamentale per il tragitto casa-lavoro; per tale motivo l'ha esclusa dai beni da sottoporre a liquidazione.
    Nella liquidazione controllata, tuttavia, trova applicazione il principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, salvo le limitazioni previste dalla legge.
    È corretto, pertanto, sostenere che l'autovettura debba necessariamente rientrare tra i beni soggetti a liquidazione, oppure può esserne esclusa? Preciso che l'autovettura è stata acquisita tramite finanziamento che andrà a comporre la massa passiva.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/12/2025 11:05

      RE: Esclusione beni da liquidazione controllata

      Nel rispondere alla domanda dobbiamo premettere, in linea generale, che la liquidazione controllata non è una sorta di "proposta" che il debitore rivolge al Tribunale, per cui è concettualmente sbagliato approcciarsi ad essa individuando ciò che il sovraindebitato ritiene di non mettere a disposizione dei creditori, poiché la liquidazione controllata determina, salvo quanto si dirà, lo spossessamento di tutti i beni, presenti e futuri, del debitore.
      Venendo al merito, a nostro avviso occorre partire dall'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i., secondo cui "sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Sennonché è necessario ricordare che a norma dell'art. 268, comma 4 let. b) c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"
      Se quindi nel caso di specie fosse possibile affermare che l'auto è indispensabile (e non semplicemente utile) per la produzione del reddito necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, a nostro avviso essa non può essere considerata quale bene da liquidare.
      Peraltro, l'art. 270 comma 2 let. e) prevede che con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi".