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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Nomina commissario giudiziale art. 44 comma 1 lettera b9 CCII liquidazione compenso
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Doriana Pescara
TERMOLI (CB)02/12/2024 17:36Nomina commissario giudiziale art. 44 comma 1 lettera b9 CCII liquidazione compenso
Buonasera. Avrei da porre due domande sul seguente caso:
FATTO: Una società depositava domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riservandosi di presentare ex art. 44 comma 1 CCII, la proposta di concordato preventivo, il piano e gli accordi ovvero, altra forma di soluzione pattizia della crisi con la relativa documentazione. Il Tribunale accoglieva la domanda di "concordato in bianco", disponendo che nel caso trovava applicazione la più rigida misura precauzionale di cui al comma 1 art. 44 CCII in luogo di quella meno rigorosa prevista dall'art. 64 bis comma 6, nominando così il Commissario Giudiziale e fissando i termine e di gg. 60, per il deposito della proposta di concordato o del piano o degli accordi o altra forma di soluzione pattizia della crisi.
Al nominato commissario, venivano affidati le autorizzazioni per accedere alle banche dati, e quant'latro di sua competenza in questa fase preliminare alla scelta dello strumento ritenuto adatto, nonchè l' apertura del c/c sul quale la società avrebbe dovuto versare nel termine perentorio stabilito di gg. 10, le spese di procedura (importo quantificato dal Tribunale tenendo conto del possibile arresto della procedura per omesso deposito del pianto o inammissibilità del medesimo). La società adempiva al versamento ed altresì il Commissario, presenziava in udienza per la conferma delle misure cautelari, rilasciando dichiarazioni a verbale relative alle verifiche eseguite di sua competenza.
Entro il termine concesso per la presentazione del piano o altro, la società formalizzava la domanda di ammissione al procedimento di omologazione di concordato preventivo liquidatorio ex art. 84 c. 4 e segg. CCII ma il Tribunale, vista l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da un creditore costituitosi per l'udienza nel frattempo fissata per la conferma delle richieste misure protettine, ne dichiarava con ordinanza collegiale la "INCOMPETENZA TERRITORIALE A PRONUNCIARSI SUL RICORSO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ANCH'ESSA PRESENTATA DA UN CREDITORE), DI ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO, disponendo così la trasmissione degli atti ad altro Tribunale, eccepito essere competente.
DOMANDE:
1) Il commissario che ha esercitato le funzioni attribuire per il periodo del concordato in bianco come da disposizioni del ccii e del tribunale, a quale tribunale deve formulata istanza di liquidazione del suo compenso e su quale riferimento normativo e parametri deve calcolarlo, vista la fase preconcordataria del suo ruolo?
2) visto che il c/c è stato aperto per disposizione del Tribunale, poi dichiaratosi incompetente, a nome della società in concordato preventivo (in bianco) in persona del Commissario Giudiziale, come deve procedere quest'ultimo per chiudere il conto o diversamente, considerato che nulla ha disposto in merito il Tribunale, se non la sola incompetenza territoriale e rimessa atti ad un diverso Tribunale?
Grazie per la risposta che si potrà dare.-
Zucchetti SG
Vicenza02/12/2024 21:01RE: Nomina commissario giudiziale art. 44 comma 1 lettera b9 CCII liquidazione compenso
Per adesso il tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e, giusto il disposto dell'art. 29, comma 1, c.c.i.i., ha trasmesso gli atti al tribunale ritenuto competente, in tal modo privandosi della procedura. Ora bisogna vedere cosa fa il nuovo tribunale, che potrebbe richiedere un regolamento di comp0etenza ove non d'accordo sulla sua competenza, oppure accettare la decisone del precedente tribunale e disporre la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti (comma 2 art. 29).
Per ogni iniziativa, quindi, è opportuno attendere che posizione assumerà il nuovo tribunale dichiarato competente; nel caso accetti la sua designazione senza sollevare il regolamento di competenza, poiché il procedimento continua avanti a questo nuovo ufficio, riteniamo che a questi il commissario debba rivolgersi per la liquidazione del suo compenso, in quanto il precedente tribunale che lo ha nominato non dispone più degli atti. Quanto al conto corrente, probabilmente sarà nominato un nuovo commissario che prenderà contatti con lei e si deciderà di chiudere il conto e bonificare l'attivo sul nuovo conto della procedura; se rimane lei come commissario deciderà se lasciare il conto attuale o trasferirlo in altra sede.
Zucchetti SG srl
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