Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

IMPUTAZIONE DELLE USCITE EX ART. 111 TER L.F.

  • Giovanni Zannetti

    REGGIO EMILIA (RE)
    03/03/2017 09:18

    IMPUTAZIONE DELLE USCITE EX ART. 111 TER L.F.

    Buongiorno,
    ho un dubbio inerente la corretta imputazione ex art. 111 ter l.f. di alcune spese.
    La prima spesa è quella inerente ad una consulenza tecnica-bancaria chiesta ad una commercialista e posta alla base di un'azione legale incardinata dal fallimento contro una banca.
    La seconda spesa è quella inerente una perizia di stima avente ad oggetto un immobile della società fallita la cui proprietà è stata trasferita con sentenza del Tribunale post fallimento al promittente compratore che aveva trascritto il contratto preliminare di vendita sulla base del quale aveva anche integralmente pagato il prezzo ante fallimento (dunque la procedura nulla ha incassato da tale trasferimento).
    Ho una massa attiva immobiliare costituita dalla vendita di un altro immobile colpito da ipoteche;
    una massa attiva mobiliare costituita dalla vendita di beni mobili sui quali vi è un privilegio speciale ex art. 2755 c.c. e poi ho una massa attiva derivante da recupero di crediti ed azioni revocatorie.
    Direi che le due spese citate non possano ritenersi di utilità né per il bene immobile ipotecato venduto dal fallimento; né per i beni mobili venduti colpiti da privilegio speciale.
    E dunque le possibili soluzioni secondo me sono due:
    1) interpretando alla lettera il 111 ter secondo comma L.F. le considero spese generali e faccio una imputazione proporzionale per cui esse verranno pagate, in proporzione, con i proventi di cui alle tre sottomasse citate (immobile con ipoteche / mobili con privilegio speciale / crediti recuperati).
    2) imputazione di tali spese alla sola terza sottomassa (crediti recuperati); in tal modo non userei i proventi della vendita dell'immobile e della vendita dei mobili con privilegio speciale.
    Io propenderei per questa seconda soluzione anche se la giurisprudenza che ha utilizzato il principio della "utilità" per i beni immobili ipotecati o mobili con privilegio speciale è ante 2006 e dunque potrebbe considerarsi superata dal testo del 111 ter entrato in vigore nel luglio del 2006 che pare propendere maggiormente per il criterio della ripartizione proporzionale per tutto ciò che non è spesa "specifica".
    Chiederei cortesemente la vostra opinione in merito. Un cordiale saluto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/03/2017 19:50

      RE: IMPUTAZIONE DELLE USCITE EX ART. 111 TER L.F.

      Condividiamo la sua ultima considerazione circa la prevalenza data dall'attuale art. 111ter al criterio proporzionale, ma come declinare questo criterio non è agevole, specie in un caso come quello da lei prospettato, per cui, pur muovendo da detto principio, riteniamo che si debba usare un metodo abbastanza empirico, che è l'unico che riesca a venire incontro alle contrapposte esigenze.
      Il problema sorge principalmente per la spesa di perizia relativa all'immobile oggetto di preliminare trasferito, per cui la stessa, in quanto spesa specifica all'immobile per il quale la perizia è stata eseguita, avrebbe dovuto gravare sullo stesso. Dovendo l'importo relativo essere pagato in prededuzione (prima delle ipoteche e dei privilegi, quindi,), pensiamo che la spesa in questione, non essendovi ora nell'attivo il bene di riferimento né il ricavato dalla sua vendita, possa (empiricamente) essere considerata una spesa di carattere generale- né mobiliare né immobiliare- e distribuita proporzionalmente prima tra immobili e mobili e poi, nell'ambito di ciascuna di queste categorie, sui singoli beni in proporzione.
      Più semplice ci sembra la questione relativa alla spesa inerente ad una consulenza tecnica-bancaria chiesta ad una commercialista e posta alla base di un'azione legale incardinata dal fallimento contro una banca; se questa azione era finalizzata ad una revocatoria o al recupero comunque di una somma di danaro o alla determinazione in negativo del credito della banca, la relativa spesa è da considerare di carattere generale mobiliare, per cui va proporzionalmente distribuita tra il ricavato mobiliare, nel quale vanno compresi sia il prezzo della vendita dei beni mobili che i crediti recuperati.
      Zucchetti Sg srl