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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI
Impianti venduti unitamente al bene immobile - massa mobiliare/immobiliare
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Benedetta Veratti
ROMA12/09/2023 22:13Impianti venduti unitamente al bene immobile - massa mobiliare/immobiliare
Buonasera, in un fallimento avevo un immobile da vendere con all'interno degli impianti non alienabili separatamente, per cui è stata redatta da un CTU la perizia di stima dell'immobile, da un altro CTU quella dell'impianti e si è proceduto alla vendita come lotto unico derivante dalla somma dei due valori.
Quello che mi chiedo ai fini del riparto è: gli impianti sono confluiti nella massa immobiliare destinata al soddisfacimento dell'ipotecario, o il valore degli stessi deve ritenersi massa mobiliare destinata ai creditori con privilegio generale?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Benedetta-
Zucchetti SG
Vicenza14/09/2023 12:56RE: Impianti venduti unitamente al bene immobile - massa mobiliare/immobiliare
"In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c. (applicabile come detto anche all'esecuzione collettiva), come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette (Cass. n. 22912/2018; Cass. n. 17041/2018; Cass. n. 26841/2011), specificandosi che "accessorio può qualificarsi il bene che, benchè abbia una sua propria autonoma individualità, è in rapporto, ancorchè non durevole, di connessione funzionale con altro bene, detto principale, la cui utilitas ne risulta conseguentemente ed indiscutibilmente integrata; cosicchè il bene accessorio segue senz'altro le sorti del bene principale".
Quanto ai macchinari si è detto che solo con l'incorporazione degli stessi nell'immobile, si determina la perdita dell'individualità del bene mobile nonché dell'eventuale privilegio da cui questo era originariamente gravato, con conseguente estensione dell'ipoteca anche alle incorporazioni, ai sensi dell'art. 2811. Ciò, però, solo se ed in quanto i macchinari si presentino incorporati all'immobile per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso, non essendo sufficiente allo scopo che "la macchina aderisca al fabbricato con mezzi aventi la sola funzione di ottenere la stabilità necessaria all'uso della macchina stessa" (Cass. sez. un. n. 2257/1984; Cass. n. 391/1985).
Qualora manchi una tale incorporazione, i macchinari all'interno dell'immobile eventualmente gravato da ipoteca, non possono considerarsi pertinenze di questo dato che detti macchinari, rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come mezzi accessori al servizio di beni immobili. Infatti l'inserimento nell'edificio industriale dei macchinari e degli impianti è finalizzato non già al miglior godimento dell'immobile, in sè considerato, ma a rendere possibile la produzione, sicchè i beni mobili ed immobili sono legati gli uni agli altri in un rapporto di reciproca complementarietà e interdipendenza, che non consente di individuare l'immobile come la cosa principale ed i macchinari come le cose accessorie (Cass. n. 9760/1993; adde, giur. supra cit.).
In sostanza, il ricavato della vendita di uno stabilimento industriale deve normalmente considerarsi non già come realizzo unitario, di natura immobiliare, ma come realizzo immobiliare per la parte riferita all'edificio (ed ai macchinari e agli impianti eventualmente in esso incorporati) e come realizzo mobiliare per la parte riferibile a tutti gli altri beni.
Zucchetti Sg srl
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