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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI
Fallimento con più esecuzioni immobiliari ma unico creditore ipotecario
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)11/07/2024 11:03Fallimento con più esecuzioni immobiliari ma unico creditore ipotecario
Gentili Signori,
la procedura fallimentare è dovuta intervenire in numerose esecuzioni immobiliari portate avanti dalla banca stesso creditore fondiario ammesso al passivo per crediti ipotecari.
Il delegato alla vendita nel corso di una esecuzione ha riversato al fallimento una somma inferiore rispetto alle spese prededucibili, mentre in un'altra una somma superiore. Essendo sempre lo stesso creditore, è possibile attingere alla maggiore somma di una esecuzione riversata sul conto corrente della procedura fallimentare per sopperire alla minore somma di una seconda esecuzione?
Ribadisco che il creditore è uno solo e ritengo che anche se sono diverse le esecuzioni la somma da ripartire in sede fallimentare sia solo una.
Grazie infinite dell'attenzione
Sonia Candela
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Zucchetti SG
Vicenza11/07/2024 20:00RE: Fallimento con più esecuzioni immobiliari ma unico creditore ipotecario
L'ipoteca è una garanzia specifica che vincola il o i beni immobili sui quali è iscritta alla soddisfazione del creditore ipotecario che poi nel concorso fallimentare subisce il limite di dover sopportare le spese specifiche e in proporzione quelle generali della procedura. Per questo motivo, da un lato, l'art. 111 ter l. fall. prevede la tenuta dei conti speciali, che consentono al curatore di individuare il ricavato lordo dall'immobile ipotecato , le spese attinenti e, quindi individuare il netto che compete al creditore ipotecario, e dall'atro l'art. 52 ult. comma l. fall. prevede che anche i creditori fondiari, che pure posso agire esecutivamente in pendenza del fallimento, devono partecipare al passivo se intendono mantenere l'assegnazione ricevuta provvisoriamente, giacchè nell'ambito del fallimento si possono fare i conteggi definitivi di quanto competerebbe a quel creditore, considerato il ricavo netto del bene ipotecato e quanto già ricevuto in sede esecutiva.
Questo discorso serve a capire come non si possa fare un coacervo unico di tutti i beni oggetto di ipoteca, per cui, venendo specificamente alla sua domanda, va distinto il caso in cui il creditore fondiario avesse più crediti garantiti da ipoteca fondiaria su beni diversi, da quello in cui il creditore fondiario avesse, a garanzia di un unico credito, preso ipoteca su più beni del debitore. Nel primo caso il ricavo di ciascun bene va tenuto distinto dal ricavo degli altri e per ciascuno fa fatto il conteggio sopra indicato di quanto spetterebbe al creditore fondiario per l'ipoteca su ciascun bene e quanto percepito dalla vendita dello stesso in sede esecutiva; nel mentre nel secondo caso la unicità del rapporto consente di riunire i ricavi facendo poi il conteggio finale del dare e avere complessivo.
Zucchetti SG srl
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)16/07/2024 19:34RE: RE: Fallimento con più esecuzioni immobiliari ma unico creditore ipotecario
Vi ringrazio molto. Infatti si tratta di più crediti ipotecari, ognuno per un diverso immobile.
Ritengo di poter risolvere il problema in sede di riparto finale trattenendo quanto dovuto complessivamente perchè il GD ha chiarito che se nel corso di una esecuzione immobiliare viene pagato più del dovuto per spese non definite al momento, la somma andrebbe restituta dal creditore. Art. 114 2 comma. l.f.
Cosa ne pensate?
Ovviamente interloquendo con l'avvocato del creditore.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza17/07/2024 10:45RE: RE: RE: Fallimento con più esecuzioni immobiliari ma unico creditore ipotecario
Posto che la situazione è quella in cui il creditore fondiario ha più crediti garantiti da ipoteca fondiaria su beni diversi, come abbiamo detto nella precedente risposta, il ricavo di ciascun bene va tenuto distinto dal ricavo degli altri e per ciascuno fa fatto il conteggio sopra indicato di quanto spetterebbe al creditore fondiario per l'ipoteca su ciascun bene e quanto percepito dalla vendita dello stesso in sede esecutiva. In questo contesto va inquadrata la direttiva del giudice delegato secondo cui se nel corso di una esecuzione immobiliare viene pagato più del dovuto per spese non definite al momento, la somma andrebbe restituita dal creditore.
Questa indicazione non si pone in contrasto con l'art. 114 l. fall., che afferma il principio della stabilità dei riparti per cui I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto fallimentari non possono essere ripetuti, salva la revocazione del credito ammesso; in questa norma la previsione di cui al secondo comma (da lei richiamato) secondo cui "i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali …" è chiaramente riferita e collegata al primo comma per cui i creditori in quell'unica ipotesi in cui è ammessa la ripetizione, devono restituire le somme riscosse con li interessi decorrenti come indicato dalla norma, altrimenti il comma 2 sarebbe in contrasto con il primo. Ciò detto, nel caso in esame la norma di cui all'art. 114 non ha nulla a che fare dato che non si discute di pagamenti effettuati con riparti fallimentari, ma di pagamento fatto al creditore fondiario in sede esecutiva che, come abbiamo detto nelle precedente risposta, ha carattere provvisorio in quanto i conteggi definitivi vanno fatti in sede fallimentare .
In sostanza il giudice delegato ha applicato correttamente i principi di relazione e collegamento tra esecuzione fondiaria e fallimento che avevamo sinteticamente esposto nella risposta che precede.
Zucchetti SG Srl
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