Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

Vendita immobiliare liquidazione giudiziale associazione riconosciuta

  • Mario Tucci

    Venezia
    22/10/2021 10:56

    Vendita immobiliare liquidazione giudiziale associazione riconosciuta

    Volevo sottoporre questo problema: quale commissario liquidatore ex art 11 disp att cod civ mi accingo a vendere un immobile assoggettato ad ipoteca.
    Per il combinato disposto dell'art. 12 disp. att. c.c. e 210, II° co., L.F., in caso di vendita di immobili e di beni mobili in blocco, è pretesa espressa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, senza peraltro precisare quale debba essere l'ulteriore normativa di riferimento che dovrà regolare la vendita e le prescrizioni da impartire ai soggetti interessati all'acquisto.
    L'istituto di credito che ha la garanzia ipotecaria non è disponibile a prestare il preventivo assenso alla cancellazione.
    Dovendo attuare un procedimento di vendita ad evidenza pubblica e che garantisca i candidati acquirenti, quale soluzione è a Vostro parere percorribile per attuare, anche senza il consenso del creditore ipotecario, la cancellazione dell'ipoteca in caso di successiva aggiudicazione?
    Grazie
    Mario Tucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/10/2021 19:35

      RE: Vendita immobiliare liquidazione giudiziale associazione riconosciuta

      Ci sembra che lei abbia proposto la stessa domanda in data 29/01/2021 e noi le abbiamo risposto quanto segue:
      "Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, avuto riguardo al fatto che la vendita degli immobili si inserisce in un fenomeno liquidatorio forzoso, si applica la norma di cui all'art. 2878 n. 7 c.c., il cui preciso riferimento al provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato, consente all'autorità di vigilanza di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e dei pignoramenti) all'atto della vendita, così come fa nel decreto di trasferimento il giudice delegato (o il giudice dell'esecuzione), ai sensi dell'art. 586 cc, senza necessità però di rivolgersi all'autorità giudiziaria soltanto per la cancellazione. (Trib. Padova, 09 Giugno 2000)
      Considerato che anche nella specie si tratta di vendita forzosa, che l'art. 16 disp. att. c.c. richiama le norme sulla liquidazione coatta e il successivo art. 19 precisa che le attribuzioni che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale, è questi che , o un suo delegato, che può provvedere all'emissione del provvedimento di cui sopra.
      Diversamente, se non si può o non si vuole seguire questa via, la cancellazione delle ipoteche gravanti su beni di un ente posto in liquidazione coatta amministrativa, che siano venduti dal commissario liquidatore in sede di realizzazione dell'attivo, non può essere disposta in via amministrativa dal commissario liquidatore o dall'autorità di vigilanza ma deve essere ordinata dal giudice con le forme del processo di cognizione ordinaria ai sensi dell'art. 2884 c.c.
      Ribadiamo che, nonostante la decisione del Tribunale di Padova, il provvedimento col quale, nell'ambito di un procedimento di liquidazione coatta amministrativa, viene disposta la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sui beni trasferiti l'autorità governativa di vigilanza ordina, in assenza dei necessari presupposti, la cancellazione di ipoteche iscritte su beni immobili compete al Tribunale, o ad un giudice delegato ad hocx, che ha disposto la sua nomina.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Tucci

        Venezia
        26/10/2021 09:38

        RE: RE: Vendita immobiliare liquidazione giudiziale associazione riconosciuta

        Si è vero, avevo purtroppo dimenticato che mi avevate già fornito cortesemente la soluzione. Grazie per la pazienza e buon lavoro.
        Mario Tucci