Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

cancellazione gravami

  • Raniero Mazzucato

    Albignasego (PD)
    25/10/2020 16:03

    cancellazione gravami

    Con autorizzazione del GD è stato conferito incarico all'Avv. ........ per procedere al procedimento divisionale avente ad oggetto l'immobile sito in cui il fallito è proprietario per la quota indivisa di ½.

    Nel corso delle verifiche preliminari è emerso che con atto del a rogito del notaio annotato a margine dell'atto di matrimonio in data
    i coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale, in tal modo destinando l'Immobile a far fronte ai bisogni della famiglia.
    L'appartenenza dell'Immobile al suddetto fondo patrimoniale è tuttora valida ed efficace: come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio, infatti, a tutt'oggi non si è verificata alcuna delle ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale previste dall'art. 171 cod. civ. (annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), né i coniugi hanno sciolto consensualmente il fondo.

    A norma dell'art. 46, primo comma, n. 3, l. fall. i beni costituiti in fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento ("Non sono compresi nel fallimento: … 3) … i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi").

    Inoltre, nel caso di specie non trova applicazione l'art. 64 l. fall. – secondo il quale non sono opponibili al fallimento gli atti gratuiti compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento – in quanto la data di costituzione del fondo patrimoniale precede di oltre due anni la data del fallimento .
    Allo stato, pertanto, la quota di comproprietà dell'Immobile di cui è titolare il fallito non fa parte del patrimonio fallimentare, con la conseguenza che il fallimento non è legittimato a richiedere, in via giudiziale, lo scioglimento della comunione esistente sull'Immobile, né è legittimato a disporre della quota di comproprietà spettante al signor falito : tale quota indivisa non può essere dunque ceduta a terzi dalla procedura, non disponendo quest'ultima del relativo diritto.
    Al fine di ricomprendere il bene de quo nel patrimonio fallimentare, sarebbe preliminarmente necessario esercitare l'azione revocatoria ordinaria, ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., chiedendo al Giudice di dichiarare il fondo patrimoniale inefficace nei confronti del fallimento (sembrerebbe essere stato costituito proprio al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori: al momento della costituzione del fondo patrimoniale, infatti, sulla quota di comproprietà dell'Immobile di cui è titolare il fallito risultava già iscritta un'ipoteca giudiziale in favore del creditore , sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
    a seguito di tale pronuncia, il fondo risulterebbe non più opponibile alla procedura, la quale potrebbe dunque agire anche sulla quota indivisa dell'Immobile attualmente di proprietà del fallito

    Nelle more è pervenuta "proposta transattiva" dai coniugi (fallito e consorte)
    a fronte della rinuncia del fallimento alle azioni (revoca degli effetti del fondo patrimoniale e scioglimento della comunione) il coniuge anche nell'interesse di fallito , si impegna a corrispondere al fallimento la somma di euro
    con oneri e spese eventualmente connessi alla registrazione della transazione nonché alla cancellazione di trascrizione e iscrizioni sull'immobile interamente a carico dei Proponenti".

    La proposta è stara autorizzata dal CDC e presa d'atto del GD.

    ??? Mi chedo se il GD può emettere in questa situazione una ordinanza per la cancellazione di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli posto che il bene non è statao acquisito alla procedura e la procedura ha incassato la somma di € a fronte dellla rinuncia transattiva all'' azione di "scioglimento dellla comunione " e alla rinuncia all'azione "revocatorioa del fondo patriminiale" ???

    Grazie per la eventuale risposta.
    Dott Raniero Mazzucato
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/10/2020 17:38

      RE: cancellazione gravami

      Premesso che la costituzione del fondo patrimoniale, ex art. 167 cod. civ., effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa anche a mezzo di azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore, a norma dell'art. 2901 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 66 L.F., la rinuncia all'esercizio di tale azione previo pagamento di una somma da parte del coniuge in bonis può essere oggetto di transazione, nel mentre non è ammissibile una transazione che impedisca lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, dal momento che questa si scioglie di diritto a seguito del fallimento di uno dei coniugi, giusto il disposto dell'art. 191 c.c., trasformandosi in una comproprietà ordinaria.
      Non vi è spazio, a nostro avviso, per un intervento del giudice per disporre la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli perché non vi è una vendita coattiva, o, meglio, neanche una vendita in quanto non si sottoscrive una transazione traslativa dato che la quota del fallito sul bene in questione rimane tra quelli personali del fallito non espropriabile e il fallimento rinuncia solo a non esercitare la revocatoria. Peraltro la cancellazione toccherebbe anche l'ipoteca iscritta prima della costituzione del fondo patrimoniale, pregiudicando i diritti del terzo.
      Zucchetti SG srl