Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

liquidazione del compenso per una sola fase

  • Gualtiero Contu

    Cagliari
    20/02/2023 14:04

    liquidazione del compenso per una sola fase

    Gentili Signori,
    espongo il seguente caso:
    1) nel mese di aprile 2022 ho concluso l'incarico di una vendita relativa ad una divisione giudiziale dove il coniuge era debitore esecutato in una esecuzione immobiliare esclusivamente a suo nome, nella fase del riparto ho provveduto a versare ai due coniugi le rispettive quote della somma da di-stribuire.
    2) nel mese di maggio ho ricevuto altro incarico con la seguente: .... Ordinanza di delega al profes-sionista delegato della attività di cui alla fase 4; per l'esecuzione immobiliare a nome del marito.
    3) per poter determinare la somma netta da ripartire è necessario conoscere il costo del mio com-penso che come previsto all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 227 /2015, al n 4 della lettera a)
    prevede la somma di €. 1000,00= ....."per tutte le attività svolte nella fase della distribuzione"
    Ma per poter effettuare un progetto di distribuzione , di qualsiasi mole esso sia, non si può prescin-dere dallo svolgimento anche delle attività previste al n. 1 della stessa voce a) ....."per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'art. 567,secondo comma c.p.s. spetta un compenso pari a €. 1.000,00=
    In base a ciò ho presentato la richiesta della liquidazione del compenso indicando le due fasi, la 1 e la 4; mi è stata liquidata solo la fase 4.
    Gradirei sapere, da Voi, se alla luce di quanto dovrà essere l'impegno ed il tempo necessario per adempiere all'incarico , la liquidazione limitata alla sola fase 4 risulta essere corretta.
    RingraziandoVi anticipatamente
    Dott. Gualtiero Contu
    • Zucchetti SG

      24/02/2023 11:44

      RE: liquidazione del compenso per una sola fase

      A nostro avviso la liquidazione limitata alla sola fase n. 4 è corretta.
      Il dm D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, recante "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", àncora la liquidazione del compenso a quattro "fasi":
      1) quella che va dal conferimento dell'incarico alla redazione dell'avviso di vendita "incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice
      di procedura civile"
      2) quella che segue la redazione dell'avviso di vendita ed arriva al verbale di aggiudicazione;
      3) quella che si apre dopo l'aggiudicazione e si conclude con il compimento delle formalità legare al trasferimento della proprietà;
      4) quella relativa alla "fase di distribuzione della somma ricavata".
      L'ordito normativo, dunque, traccia una scansione temporale in cui il compenso matura al progredire delle attività in cui si dipana la delega, ed è dunque chiaro che se viene delegata la fase della distribuzione, il compenso che spetta è quello relativo ad essa.
      L'osservazione per cui, laddove sia stata delegata la sola fase della distribuzione del ricavato, è necessario considerare anche il compenso della prima fase, essendo necessario procedere allo studio della documentazione ipocatastale, coglie solo parzialmente nel segno.
      Invero, va osservato che l'esame della documentazione ipocatastale deve essere sempre eseguito, anche in occasione del riparto, poiché in quel momento il professionista delegato deve verificare, ad esempio, l'esistenza (recte, l'attualità) dei eventuali diritti di prelazione iscritti nei pubblici registri (si pensi al caso di una ipoteca asseritamente rinnovata, nelle more della procedura, prima del decorso del ventennio) o alla spettanza del rimborso di spese di cui il creditore chieda la collocazione in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c. (si pensi al creditore che chieda il rimborso delle spese di trascrizione di una accettazione tacita dell'eredità risultante da atto pubblico).
      Inoltre, occorre osservare che l'ispezione dei registri immobiliari è attività che il professionista delegato che voglia improntare il suo ufficio alla diligenza dell'homo ejusdem condicionis et professionis deve sempre eseguire prima di procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita, per scongiurare il rischio che, medio tempore, siano state trascritte formalità opponibilità alla procedura (si pensi ad un sequestro disposto ai sensi del c.d. codice antimafia).
      Dunque, l'idea per cui, dovendosi esaminare la documentazione ipocatastale, sarebbe necessario riconoscere il compenso relativo alla prima fase anche al professionista delegato per il solo riparto, "prova troppo".
      Detto questo, è innegabile che, comunque, il delegato incaricato solo per questa attività è chiamato ad uno studio del fascicolo che non impegna il delegato che sia stato nominato sin dall'inizio (avendolo egli "coltivato" il fascicolo).
      Ma questo sforzo differenziale, a nostro avviso, può essere ristorato per il tramite della previsione di cui al comma 3 del ciato art. 2, a norma del quale "Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento".
      Pertanto riteniamo che, legittimamente, il delegato nominato per la sola distribuzione possa chiedere un aumento del compenso in applicazione della disposizione da ultimo richiamata.
      • Mariano Allegro

        LODI
        04/08/2024 22:31

        RE: RE: liquidazione del compenso per una sola fase

        Facendo seguito alle Vs. risposte (non solo in questa discussione ma anche in altre) in ordine alla formazione del compenso dovuto al custode, nominato anche delegato alla vendita in un procedimento di "divisione endoesecutiva", intendo proporvi il mio pensiero per un'eventuale Vs. conferma.
        Schematizzo per brevità il caso:
        1) Dal G.E. vengo nominato custode in una E.I. nel quale, successivamente alla CTU, il medesimo G.E. constata che non è possibile dividere per quote il bene (trattasi di un appartamento di proprietà di 3 fratelli, 2 dei quali esecutati) e, conseguentemente, sospende l'E.I.;
        2) Pertanto, il creditore procedente introduce il giudizio di divisione;
        3) Nel giudizio di divisione, dal relativo giudice istruttore (che poi è lo stesso G.E. di cui sopra) vengo "confermato" quale custode e delegato alla vendita;
        4) L'immobile viene venduto, il valore della vendita incassato e regolarmente trasferito con decreto del giudice della divisione;
        5) A questo punto devo approntare il progetto divisionale nel quale far gravare il mio compenso (che, come avete più volte spiegato grava sulla "massa" e quindi anche sulla quota di pertinenza del proprietario non esecutato) e correlarlo a quello che mi sarà dovuto in qualità di delegato nella E.I. per il progetto di distribuzione del ricavato imputabile agli ex proprietari esecutati.
        Tengo a precisare che mi è già noto che:
        a) concluso il giudizio di divisione, per "riaprire" l'esecuzione sospesa, il creditore procedente deve riassumere l'E.I.;
        b) non è detto che il G.E. deleghi il sottoscritto al progetto di distribuzione nell'E.I. (ma, presso il mio Tribunale, così si è sempre fatto per evidenti ragioni di opportunità sulla continuità degli atti).
        Fatte queste premesse, io mi comporterei così:
        I°) per il progetto divisionale chiederei al Giudice istruttore i seguenti compensi,
        - per quanto previsto dal DM 277/15 (delega) i valori previsti per tutte e quattro le fasi (avviso di vendita, aggiudicazione, trasferimento e distribuzione) poiché, in effetti, mi sono occupato di tutte queste fasi;
        - per quanto previsto dal DM 80/09 (custodia) poiché, in effetti, nel procedimento "endoesecutivo" ho svolto le funzioni tipiche del custode (es. accompagnare gl'interessati a visitare il bene immobile).
        II°) per il progetto di distribuzione nell'E.I. chiederei al G.E. solo quanto previsto dal DM 277/15 (delega) i valori previsti per la fase quattro (distribuzione) poiché, in effetti, mi occuperei solo della distribuzione del ricavato imputabile agli ex comproprietari esecutati (dunque, prendendo a base non quanto ricavato dalla vendita del bene ma quanto sarà versato all'E.I. dal progetto divisionale).
        Ritenete che il mio pensiero sia condivisibile ?
        Mi rimane solo un dubbio: tra la fase di nomina alla custodia del bene nella E.I. e quella di analoga nomina nel procedimento "endoesecutivo" sono passati 16 mesi (si è dovuto rifare la CTU sul valore dell'intero immobile), quindi il compenso della custodia deve essere suddiviso, magari in ragione dei giorni, tra i due procedimenti (di E.I. ed "endoesecutivo") ?
        Ringrazio anticipatamente per la risposta.
        • Zucchetti SG

          06/08/2024 10:01

          RE: RE: RE: liquidazione del compenso per una sola fase

          Condividiamo la prospettazione formulata.
          Quanto alla custodia, è evidente che alcune attività custodiali sono state svolte anche in sede esecutiva, e dunque anche in essa occorre prevedere un importo a titolo di compenso, il quale evidentemente andrà a ridurre, per il medesimo ammontare, quello da porre a carico del giudizio divisionale.
          Quanto al criterio in base al quale operare questa ripartizione, ci pare di poter condividere l'idea di ripartirlo in base ai giorni, con l'avvertenza per cui se talune delle specifiche attività indicate dall'art. 3 del dm n. 80/2009 (riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l'occupazione dell'immobile, rinnovo, disdetta e stipula dei contratti di godimento del bene, convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità e promozione di ogni altra azione occorrente per conseguire la disponibilità del bene, partecipazione alle assemblee condominiali, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili, asporto e trasferimento delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell'immobile) sono state svolte solo nell'ambito dell'esecuzione o della divisione, dovranno essere considerate solo in quella sede.